Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 PUNTI (non concorrono ai 10 punti massimo valutabili).
L’interessato presenterà una dichiarazione personale con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto.
Può essere valutato solo un pubblico concorso indipendentemente se il superamento dello stesso abbia o meno permesso poi l’immissione in ruolo (anche al personale assunto da GAE viene quindi valutato il pubblico concorso se sostenuto e superato).
- I concorsi ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
Il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
Non sono valutati:
- I concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.
PER OGNI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO VENGONO ATTRIBUITI 5 PUNTI (concorrono ai 10 punti massimo valutabili).
Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.
L’interessato presenterà una dichiarazione personale con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma.
È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.
Sono valutati:
- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1°comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale es. corso biennale di 3000 ore (1500 ore per anno) con esame finale).
Non sono valutati:
- Il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.
- Fonte: orizzontescuola.it