fbpx

Gite scolastiche e infortuni: ecco cosa prevede il Miur per docenti e studenti

7764

università telematica ecampusI viaggi d’istruzione, noti anche come gite scolastiche, rappresentano un momento formativo importante nella vita di uno studente. Per stabilire le condizioni di ogni singolo viaggio, le scuole fanno riferimento alla Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992.

Suddetta circolare, in tema di infortuni stabilisce quanto segue:

Assicurazione contro gli infortuni

10.1 – Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.certificazione-inglese1

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche. In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, così come evidenziato al punto 8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

10.2 – In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue: a) docenti ed alunni, ove l’abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all’attività di educazione fisica, secondo l’intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l’area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all’estero, nonché l’area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell’art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 anch’esse svolte sia in territorio nazionale che all’estero;corso-lim

b) nell’ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E’ consigliabile, tuttavia, effettuare un preventivo accertamento;

c) per i viaggi all’estero, qualora non si ricorra all’intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;

d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b), resta valida l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, estendo d’ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.

Fonte: www.oggiscuola.it

In questo articolo