Nella seduta di ieri è stato espresso presso la seduta delle commissioni cultura e lavoro la proposta di parare da inviare al governo per l’accoglimento o meno. Nel parere è previsto la nuova fase di reclutamento tramite concorso cosi’ come previsto dal governo. Tuttavia il parere prevede esplicitamente l’inserimento in graduatoria ad esaurimento per tutti i docenti precari che sono in possesso di titolo abilitante alla data di entrata in vigore dello stesso ma dopo superamento di prova parola.
In pratica un nulla di fatto.
Ovviamente bisogna attendere la trasmissione del parere al governo per il suo accoglimento.
Per amor di verità dobbiamo riferire che solo i deputati e senatori del movimento 5 stelle hanno espresso parere contrario allo schema di decreto chiedendo ancora una volta un concorso per titoli. Di seguito riportiamo i punti del parare formulato dalle commissioni che riguardano i docenti precari,abilitati e non.
COMMISSIONI RIUNITE
VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)
SOMMARIO
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto Governo n. 377).
PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI
a) prevedere che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in deroga al limite del 10 per cento previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;
b) prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l’anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio, e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservata una quota significativa del punteggio complessivo in base al quale sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l’immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell’ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera d), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato.
c) prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, da svolgersi contemporaneamente ai concorsi di cui al Capo II, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera d). Per l’ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all’articolo 5, commi 1 e 2,lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all’articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica;
Avv. Anna Fasulo
www.orizzontescuola