Abilitazioni all’estero più facili e immediatamente riconosciute in Italia? Diverse sono le notizie che in questi giorni stanno circolando sulle “chiacchierate” abilitazioni all’estero per l’insegnamento. In merito è bene fornire qualche chiarimento partendo da comunicazioni ufficialifornite dallo stesso ministero dell’istruzione viste le insistenti voci messe in circolazione su eventuali accordi tra MIUR è università estere:
Il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione Europea. Ma non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero. La Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.
Ovvero: l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi.
Quanto ai dati circolati sulle abilitazioni in Romania, è priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in quel Paese. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul sito istituzionale del Miur.
Nel dettaglio, dal 2012 ad oggi sono state oggetto di valutazione e/o riconoscimento 170 istanze presentate da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese d’origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il sostegno, come da notizie circolate, che hanno svolto la formazione in Romania (dati riferiti a novembre 2016).
È priva di fondamento anche la notizia secondo cui questo Ministero ha stipulato convenzioni tra Università italiane e/o straniere, tanto meno con enti privati che pubblicizzano – ingannevolmente – tali informazioni.
Chi fosse interessato a svolgere tale tipo di formazione straniera non può chiedere anticipatamente al Miur garanzie sull’effettiva validità del titolo conseguito all’estero, piuttosto deve rivolgersi al Ministero dell’istruzione del Paese presso il quale ha o intende conseguire il titolo, che deve invero essere abilitante nel Paese straniero. Soltanto dopo è possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento al Miur.
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr.informativa della procedura)
Il riconoscimento di questi ultimi implica alcune formalità in più rispetto ai primi.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione Generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.