La formazione dei docenti, com’è noto, è stata resa dalla legge n. 107/2015 permanente, obbligatoria e strutturale.
Sul concetto di obbligatorietà si è fatta un po’ di confusione, in quanto si è pensato che essa si riferisse ad un numero di ore prestabilito e non ai contenuti del Piano.
In realtà, nel Piano nazionale di formazione dei docenti è scritto a chiare lettere che l’obbligatorietà non si riferisce al numero di ore ma ai contenuti dei Piani di Formazione. Così, leggiamo al paragrafo 6 del Piano nazionale:
“Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.”
L’obbligatorietà, dunque, riguarda i contenuti del PTOF, che contiene appunto le azioni formative rivolte agli insegnanti.
Altro aspetto da chiarire riguarda il numero di ore costitutive delle unità formative, che i docenti devono seguire.
Le attività formative rivolete ai docenti, com’è noto, si devono articolare in unità formative che, indicativamente, devono avere una durata di 25 ore ciascuna. Evidenziamo indicativamente, in quanto tale indicazione non è perentoria, come leggiamo nel Documento elaborato dal Miur per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019:
“Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. La descrizione di una unità formativa può prendere spunto, da modelli simili elaborati in ambito universitario (il riferimento è al CFU : credito formativo universitario, che individuano un segmento formativo strutturato e “auto consistente” che, secondo le specifiche ANVUR, è pari ad un riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore).
Tale indicazione è puramente esemplificativa. Le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.”
La quantificazione delle ore, pertanto, è di competenza dell’Istituzione scolastica in base alle attività previste. Tale concetto è stato ribadito anche da alcuni USR, come quello del Molise, che in un’apposita nota ha così chiarito: “si precisa che l’obbligatorietà della formazione può essere assolta anche mediante la partecipazione ad unità formative, non necessariamente di 25 ore e comunque promosse dalle Istituzioni Scolastiche o associate alle scelte personali del docente”.
Documento Miur per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019
Piano Nazionale Formazione Docenti 2016-19
Fonte http://www.orizzontescuola.it/formazione-docenti-nessuna-obbligatorieta-di-ore-da-svolgere-scuole-quantificano-durata-unita-formative/