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Graduatorie istituto, come si calcola il punteggio di continuità con l’organico unificato

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ultimoTra gli elementi che possono essere presi in considerazione per la valutazione del punteggio spettante al docente per la mobilità e per la graduatoria interna di istituto, c’è anche il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità.

Il punteggio spettante viene valutato in modo differente per mobilità e per graduatoria interna, in base a quanto prevede la tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI

Nella lettera C della tabella A1 – Anzianità di servizio, valida per la mobilità, si stabilisce che per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, spettano, dopo aver maturato il triennio continuativo, 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio.certificazione informatica

Per la graduatoria interna di istituto, invece, come chiarisce la nota 5bis, il punteggio si valuta dopo aver maturato un solo anno di servizio nella scuola di titolarità.

Si precisa che per l’attribuzione del punteggio di continuità devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto  (comune o sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o, per la scuola secondaria I e II grado, nella classe di concorso di attuale appartenenza  ( con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo, sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

La modifica della titolarità determina, quindi, la perdita del punteggio di continuità maturato, se tale modifica è causata da mobilità volontaria, cioè trasferimento volontario, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra, anche se quest’ultimo riguarda la stessa scuola di titolarità. Nello stesso modo il punteggio di continuità si perde in seguito ad banner-home-master-e-perfezionamentiassegnazione provvisoria.
La mobilità d’ufficio, invece, garantisce al docente di mantenere, per un ottennio,  il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex-titolarità se, ogni anno, chiede il rientro con precedenza nella scuola.

I docenti titolari nel corrente anno scolastico in un plesso di scuola secondaria I grado facente parte di un IC o in uno specifico indirizzo di scuola secondaria II grado facente parte di un IIS, saranno interessati, dal prossimo anno scolastico, ad una modifica della loro titolarità, senza che ciò venga da loro richiesto.

Tale modifica, infatti, si verificherà in automatico per tutti i docenti dell’Istituto (IC o IIS), senza dover presentare nessuna domanda, docenti che non risulteranno più titolari nel singolo plesso (IC) o nel singolo indirizzo (IIS), ma avranno la loro titolarità nell’Istituto nella sua interezza.

Questa modifica di titolarità non è altro che una conseguenza diretta dell’unificazione degli organici che interesserà, dal prossimo anno, sia gli IC che gli IIS.

Una preoccupazione che coinvolge molti docenti che saranno interessati direttamente da questa modifica di titolarità, riguarda proprio il punteggio di continuità. Il timore è quello di perdere il punteggio di continuità maturato come titolari nel plesso dell’IC o nell’indirizzo dell’IIS, nonostante la modifica di titolarità sia stata per loro imposta dalle nuove disposizioni ministeriali e non scelta tramite mobilità volontaria.

Ci teniamo a tranquillizzare questi docenti, informandoli che il punteggio di continuità maturato nel plesso o nell’indirizzo di titolarità, verrà conservato anche con la nuova titolarità nell’IC o nell’IIS e tale punteggio potrà essere valutato nella graduatoria interna di istituto che, come l’organico, sarà anch’essa unificata.

In questo modo il docente potrà continuare a cumulare punti di continuità nell’Istituto se non deciderà di modificare la sua titolarità partecipando volontariamente a futuri movimenti.

Diverso è il caso, invece, di un docente che ha partecipato volontariamente alla mobilità negli anni scorsi, ottenendo trasferimento in un altro plesso dello stesso IC o in un altro indirizzo dello stesso IIS,  modificando la sede di titolarità per scelta e non per imposizione normativa. Tale movimento ha determinato, quindi, l’interruzione della continuità e la perdita del punteggio maturato.

Riteniamo utile e importante sottolineare che, in questo caso, il punteggio di continuità perso in seguito al movimento volontario all’interno dello stesso IC o IIS, non potrà essere recuperato con l’unificazione degli organici prevista per il prossimo anno scolastico e con la nuova titolarità che il docente acquisirà nell’intero Istituto.

I docenti che si trovano in questa situazione ritengono di poter far valere nella graduatoria interna unificata il punteggio di continuità maturato nei diversi plessi dell’IC o nei diversi indirizzi dell’IIS cumulando tutti gli anni di servizio a prescindere dal plesso o indirizzo di titolarità.

I docenti ritengono di poter motivare tale pretesa con il fatto che dal prossimo anno l’organico sarà unico e la titolarità sarà nell’Istituto all’interno del quale sono stati svolti da loro tutti gli anni di servizio che vorrebbero valutare ai fini della continuità.

Ribadiamo che questo non è possibile perché una parte di questo punteggio, o anche tutto (dipende dall’anno scolastico in cui si è ottenuto il trasferimento in altro plesso o indirizzo), è stato perso in seguito al movimento volontario, anche se questo si è verificato all’interno dello stesso IC o IIS.

Il docente, quindi, potrà far valere ai fini della continuità, solo gli anni di servizio consecutivi nell’attuale plesso o indirizzo di titolarità, anni che potrà cumulare con quelli che svolgerà continuativamente come titolare nell’IC o IIS

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