Nonostante nella mobilità a domanda volontaria il punteggio del preruolo sia stato equiparato a quello di ruolo, nelle graduatorie interne invece vale ancora meno della metà.
La necessità di equiparare il punteggio del servizio preruolo a quello di ruolo scaturisce da una direttiva europea, la n. 1999/70 CE del 28 giugno 1999, dove nella clausola 4 è scritto che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminatocomparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Inoltre nella suddetta clausola è anche scritto che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Queste sono state le motivazioni per cui nelle domande di mobilità volontaria si è stabilito, con l’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018 del 31 gennaio 2017, che gli anni di servizio preruolo prestati in qualsiasi ordine o grado d’istruzione varranno 6 punti per ogni anno scolastico così come accade per il servizio di ruolo.
Invece per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto (a cui alleghiamo una scheda per la rilevazione del punteggio dei docenti titolari nelle scuole secondarie di I e II grado), il punteggio preruolo vale 3 punti per ogni anno scolastico entro i primi 4 anni e poi vale 2 punti per ogni anno scolastico oltre il quarto anno. C’è da sottolineare che se per esempio si dovessero calcolare, per un docente titolare alla scuola secondaria di II grado, gli anni di servizio di ruolo svolti alla scuola dell’infanzia o alla primaria, questi verrebbero sommati agli anni preruolo, e quindi varrebbero 3 punti se si resta nel limite dei primi 4 anni e 2 punti se si superano i quattro anni. Ovviamente stessa cosa vale se il calcolo fosse fatto per una docente della scuola primaria che ha alcuni anni di ruolo nella secondaria. In questo ultimo caso gli anni di ruolo della secondaria verrebbero trattati come preruolo, valutandoli 3 punti per ogni anno scolastico entro i primi 4 anni e poi vale 2 punti per ogni anno scolastico oltre il quarto anno.
Quindi il calcolo del preruolo cambia se si presenta una domanda di trasferimento volontaria, rispetto ad un trasferimento d’ufficio o ad una valutazione del punteggio per la redazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
A tal proposito abbiamo preparato, per i docenti titolari alla scuola secondaria di I e II grado, una scheda di valutazione del punteggio per la composizione delle graduatorie interne per l’individuazione dei soprannumerari. ( SCHEDA I GRADO e SCHEDA II GRADO )
Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/item/28075-graduatorie-interne-perdenti-posto-il-preruolo-vale-meno-della-meta.html