I movimenti che interessano il personale docente si possono distinguere in territoriali e professionali. I movimenti territoriali (provinciali e interprovinciali) sono rappresentati dai trasferimenti che determinano una nuova titolarità di sede (scuola o ambito), ma nessuna modifica riguardante l’ordine o grado di istruzione di titolarità e, per la scuola secondaria I e II grado, nessuna modifica per la classe di concorso di titolarità.
I movimenti professionali comprendono i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo.
Il passaggio di cattedra interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, senza modificare il grado di istruzione.
Il passaggio di ruolo riguarda, invece, i movimenti che determinano una modifica nell’ordine o grado di istruzione di titolarità.
La partecipazione dei docenti alla mobilità professionale e, quindi, la possibilità di presentare relativa domanda, è condizionata da specifici requisiti che il docente deve possedere al momento di presentazione della domanda, come indicato nell’art.4 dell’ipotesi di CCNI 2017/18.
Possono partecipare alla mobilità professionale, presentando domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti che hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio di ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Come per la mobilità territoriale, anche per quella professionale le preferenze esprimibili possono essere massimo 15 e si potranno indicare scuole (fino a 5), ambiti e province.
I docenti che vengono soddisfatti nelle richieste e ottengono la mobilità professionale acquisiscono la titolarità secondo quanto previsto nell’ articolo 6:
“Secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.[……]”
Le operazioni relative alla mobilità professionale (così come quelle relative alla mobilità territoriale) avvengono secondo l’ordine definito dall’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI e si svolgono in un’unica fase per ciascun grado di istruzione, come abbiamo chiarito nel nostro articolo
Nella sequenza operativa prevista nel CCNI con il movimento 15 si conclude la mobilità territoriale provinciale e inizia la mobilità professionale provinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra che risultano inseriti dal movimento 16 al movimento 23
Dal movimento 24 inizia la mobilità territoriale interprovinciale che si conclude con il movimento 32 e inizia, quindi, la mobilità professionale interprovinciale con passaggi di ruolo e passaggi di cattedra dal movimento 33 al movimento 36
Riteniamo utile precisare che, a parità di condizioni, sia per la mobilità professionale provinciale che interprovinciale, tra passaggio di cattedra e passaggio di ruolo ha priorità, nella sequenza operativa , il passaggio di cattedra
Analizziamo ora i requisiti necessari per la richiesta di mobilità professionale per i diversi ordini e gradi di istruzione come indicati nell’art.4 dell’ipotesi di CCNI 2017/18
SCUOLA DELL’INFANZIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’Infanzia, purché in possesso dell’abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole Primarie;
b) il personale delle scuole Secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo
SCUOLA PRIMARIA
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole Primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’Infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole Secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo
(1) Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in scienze della formazione primaria.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola Secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell’Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di secondo grado;
b) il personale educativo
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Può chiedere il passaggio nel ruolo nel ruolo dei docenti laureati della scuola Secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell’Infanzia, Primarie e della scuola Secondaria di I grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole Secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
(2) Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi
SOSTEGNO
Può chiedere il passaggio nel ruolo della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
PERSONALE EDUCATIVO
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’Infanzia;
b) insegnanti di scuola Primaria;
c) insegnanti di scuola Secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione Secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola Secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’Infanzia;
b) insegnanti di scuola Primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola Secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione Secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni(2 bis).
(2 bis) I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi
Quante domande si possono presentare?
E’ possibile presentare contemporaneamente domanda di passaggio di cattedra e passaggio di ruolo con moduli distinti.
E’ possibile chiedere più passaggi di cattedra per diverse classi di concorso per le quali il docente è in possesso della specifica abilitazione. Si presentano, quindi, tante domande di passaggio di cattedra quante sono le classi di concorso richieste.
E’ possibile chiedere un solo passaggio di ruolo per un solo grado di scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria I grado – Secondaria II grado). Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Si presentano, quindi, tante domande di passaggio di ruolo per lo stesso grado, quante sono le classi di concorso richieste per quello specifico grado.
Tra passaggio di cattedra, passaggio di ruolo e trasferimento, quale domanda prevale?
Nel caso di presentazione contemporanea di domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le domande di trasferimento e/o passaggio di cattedra o il trasferimento e/o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Riteniamo importante, inoltre, sottolineare quanto prevede l’art.6 comma 3 dell’ipotesi di CCNI 2017/18, dove si chiarisce che la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nella domanda. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
Su quali posti viene effettuata la mobilità professionale?
Le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia (operazione numero 15 nella sequenza operativa dell’Allegato 1), i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in misura delle stesse percentuali.
Le operazioni di mobilità professionale verso altra provincia avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi predetti.