Con l’entrata in vigore della Legge 107 abbiamo assistito alla nascita dell’organico dell’autonomia e alla sua conseguente messa a regime nell’anno scolastico corrente, però, a dispetto delle ottimistiche previsioni iniziali, è palesemente evidente che all’interno di molte scuole la gestione del suddetto organico, ha generato notevoli cambiamenti, incidendo negativamente sulla funzione docente, superando in maniera del tutto paradossale alcuni paletti contrattuali che sono stati considerati da sempre strumento di tutela.
Cosa asserisce sull’organico dell’autonomia il comma 85 dell’art.1 della Legge 107 è ormai più che noto a tutti così come il contenuto della Nota Ministeriale n.2852 dello scorso settembre 2016 che ne accentua la logica unitaria, escludendo del tutto la netta separazione tra docenti curriculari ante legge 107 e docenti potenziatori. Dunque il regime che si è inteso inaugurare è quello dell’assimilazione, della aggregazione, dell’equiparazione e della livellazione contrattuale tra i vecchi docenti e i neo-assunti ‘potenziatori’ rimescolasti adesso in un unico calderone.
Si sottolinei che la Nota 2852 sull’organico dell’autonomia così afferma “l’obiettivo è, perciò, quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali”(pag.4).
Nel comma 85 l’intenzionalità del legislatore non fa una piega e si ispira ai principi dell’unitarietà, del potenziamento e della sostenibilità dell’autonomia scolastica. Peccato che le molteplice esperienze sul territorio nazionale relative alla gestione dell’organico dell’autonomia, devono fare i conti con risultati alquanto deludenti, alcune poi meritevoli di una menzione particolare:
-persistenza della netta separazione tra organico curricolare e di potenziamento, quest’ultimo resta ancora il più utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni (talvolta il limite è subdolamente superato!);
-potenziamento dell’offerta formativa avulso dagli obiettivi formativi prioritari indicati nel comma 7 della Legge 107 e non coincidenti con quelli relazionati nel PTOF, in molti casi si procede ad un mero ed insignificante “doposcuola in orario curriculare”, senza la previsione di un check per migliorare le azioni messe in atto all’inizio;
-definizione e ripartizione solo tra i docenti potenziatori di irrisorie percentuali orarie da dedicare al potenziamento e consistente monte ore da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti di cui sopra; è stato del tutto ignorato che le sostituzioni dei docenti assenti sono a carico dell’intero organico dell’autonomia e non di una sola porzione di docenti, peraltro su questo punto il comma 85 è lapalissiano;
-alunni smistati fuori dalle classi per seguire un potenziamento dell’offerta formativa a singhiozzo in un’epoca in cui l’integrazione e l’inclusione scolastica nella classe restano un baluardo del nostro sistema scolastico;
-organico di potenziamento utilizzato per le ore alternative alla religione cattolica malgrado la nota 2852 abbia sottolineato che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento.
Questi sono alcuni dei tristi epiloghi derivanti da ciò che è stato scritto nel comma 85 e a questi non possiamo mancare di aggiungere un’altra inconsueta pratica utilizzata: lo spostamento del docente curriculare sul posto di potenziamento senza alcuna predeterminazione da parte degli organi collegiali, senza il rispetto di criteri stabiliti. Il più delle volte tale prassi è andata solo a svantaggio di quei docenti le cui classi di concorso sono state destinatarie nella scuola di altre cattedre della stessa tipologia.
Se è vero, come dice la nota 2852, che l’organico dell’autonomia deve essere considerato in una logica unitaria è altrettanto incontrovertibile che l’equiparazione contrattuale tra docenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi e di tutto quello che si è approvato nel PTOF non può essere estraneo ad un costrutto fondamentale, noto in ambito amministrativo: la parità di trattamento (il comma 85 parla infatti di organico dell’autonomia). Quindi se ne deduce che il cambiamento e la nuova organizzazione introdotta dalla legge 107 non può toccare solo una certa categoria di docenti: la nota ministeriale parla di comunità di pratiche, volendo sottolineare che coinvolge tutti allo stesso modo nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi prioritari. Più di essa lo spirito della Legge 107.
Su quest’ultima questione qualche sigla sindacale ha parlato di dequalificazione del dipendente e in effetti l’enunciato si avvalora tanto più perché tale stortura il più delle volte è stata agita senza sollecitazione degli organi collegiali, senza motivazione dei provvedimenti dirigenziali che ne spieghino le esigenze organizzative e gestionali, in assenza di concertazione negoziale, modificando di fatto la titolarità della cattedra del docente ante legge 107 che si è visto ridurre le sue ore curricolari per sostituire i colleghi assenti e alterare il suo profilo contrattuale, senza che ve ne sia la benché minima traccia nella Legge, per svolgere solo a tratti, in assenza di supplenze, progetti asfittici senza alcuna ricaduta sull’apprendimento degli alunni e sul curricolo di scuola. Qualcuno ha già spostato la questione in Tribunale, il danno alla professionalità e all’immagine non sono da sottovalutare, certo il giudice dovrà valutare caso per caso. E’ chiaro comunque che si trova in una posizione contraria chi ha agito adibendo alle suddette mansioni solo determinate risorse professionali dell’organico dell’autonomia.
Non rari sono i casi in cui i docenti potenziatori, perché difatti esistono ancora, se ne stiano molte volte in sala docenti senza svolgere alcuna mansione o siano itineranti nella scuola alla ricerca di uno spazio fisico, di un setting didattico, dove sostare e lavorare con gli alunni per quel poco di potenziamento concesso.
Questa è disparità più che realizzazione di logica unitaria.
Questo ed altro fanno pensare che poi l’organico dell’autonomia sia stato solo un’idea perché di fatto tutto sembra un clamoroso flop che sta dando un duro colpo alla professionalità docente.
A livello ministeriale non sarebbe male fare chiarezza prendendo spunto dalle esperienze già in corso.
Fonte:http://www.orizzontescuola.it/organico-dellautonomia-perche-e-un-flop-dalla-copertura-supplenze-allora-di-alternativa-alla-religione/