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Mobilità, vincolo quinquennale su sostegno: come si calcola. Ci sono novità

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ecampus-mioIl vincolo temporale che interessa tutti gli insegnanti di sostegno riguarda la permanenza per un quinquennio in questa tipologia di posto.

Come stabilisce, infatti, l’art. 23 comma 7 dell’ipotesi di CCNI 2017/18, “Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti….”

Il calcolo del quinquennio decorre dall’anno scolastico in cui il docente si è trovato in una delle seguenti condizioni:

  • ha avuto l’immissione in ruolo sul sostegno
  • ha ottenuto il trasferimento da posto comune a posto sul sostegno
  • ha ottenuto il passaggio di ruolo sul sostegnopromo certificazione informatica

Nei tre casi indicati, infatti, i docenti interessati sono obbligati a rimanere sul sostegno per cinque anni, con la possibilità di chiedere , nel corso del quinquennio, mobilità soltanto su questa tipologia di posto.

Nel calcolo del quinquennio si valuta anche l’anno scolastico in corso e, in sintonia con l’art.23 comma 8, si include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis).

Per il prossimo anno scolastico i docenti di sostegno che potranno chiedere mobilità su posto comune, avendo superato il vincolo di permanenza quinquennale, sono coloro che risultano titolari sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2012/13. Per questi docenti il corrente anno scolastico 2016/17 rappresenta, infatti, il quinto anno di permanenza su tale tipologia di posto, quindi con l’anno in corso si conclude per loro il quinquennio.

Riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti riguardanti il vincolo quinquennale che gli insegnanti di sostegno o coloro che vorrebbero diventarlo, devono sapere

  1. Il trasferimento da sostegno a sostegno consente di proseguire il computo del quinquennio senza interruzioni anche se viene modificata la sede di titolarità
  2. Il passaggio di ruolo sempre sul sostegno determina un nuovo vincolo quinquennale a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il passaggio, così come stabilisce l’art.23 comma 11 dell’ipotesi di CCNI: “I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio
  3. Il docente che, superato il quinquennio, ottiene trasferimento su posto comune, se dovesse chiedere negli anni successivi un ulteriore movimento su posto di sostegno, sarà sottoposto ad un nuovo vincolo quinquennale. Ciò chiarisce che il superamento del primo vincolo quinquennale non rende il docente esente da ulteriori vincoli se il tipo di movimento richiesto e ottenuto ne determina uno nuovo.
  4. Il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno potrebbe determinare l’obbligo di permanenza sul sostegno per un quinquennio nella nuova provincia di titolarità, se in questa dovessero risultare esuberi su posto comune. Si tratta di una specifica disposizione prevista nell’art.23 comma 3 dell’ipotesi di CCNI: “I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per un quinquennio”.

Il docente che sta per concludere il suo quinquennio di permanenza sul sostegno, quindi, in seguito al trasferimento interprovinciale e in presenza delle condizioni di esubero indicate nel comma citato, rischia di vedere“ripartire” il vincolo quinquennale a decorrere dall’anno scolastico del trasferimento interprovinciale ottenuto.

Per il futuro si prospettano, inoltre, importanti modifiche che interessano il vincolo di permanenza sul sostegno e che la nostra redazione ritiene utile evidenziare.

Nel decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare con atto n.378, avente come oggetto la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si prevede un importante cambiamento che coinvolge gli insegnanti di sostegno. Nell’art.12 comma 2 viene stabilita, infatti, un’estensione del vincolo da quinquennale a decennale con la possibilità di valutare, nel computo del decennio, anche il servizio pre-ruolo sul sostegno svolto con il prescritto titolo dei specializzazione:

I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione”

Ricordiamo che sul decreto citato dovrà esprimere un parere il Parlamento e, come chiariamo in questo articolo, dovrà essere valutato anche dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Comunità Locali.

Le Commissioni parlamentari dovranno esprimere il proprio parere entro il 17 di marzo, mentre il Consiglio dei Ministri dovrà adottare il decreto entro il 17 aprile 2017. Solo dopo la conclusione di tutto l’iter di approvazione saranno valide e dovranno essere adottate tutte le disposizioni previste, quindi anche il nuovo vincolo di permanenza decennale sul sostegno

Fonte: orizzontescuola.it

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