Con la prossima apertura delle nuove procedure per la mobilità, tantissimi docenti faranno domanda per riavvicinarsi a casa. Itrasferimenti sono una specie di salto nel vuoto, anche se quest’anno, con il ritorno alla mobilità ordinaria, la richiesta sarà facoltativa e non più obbligatoria per la maggioranza dei docenti. Restano sempre le incognite sui posti disponibili (al di là dei posti vacanti per pensionamento o residui da immissioni 2016, la maggior parte si formano durante i movimenti stessi, quindi fare previsioni è davvero impossibile), mentre invece sono ormai definite le categorie di persone che possono godere di precedenza.
Ma come opera la precedenza? Le domande di coloro che rientrano nel disposto dell’art 13 del nuovo CCNI vengono esaminate prima delle altre, seguendo strettamente l’ordine gerarchico indicato dallo stesso articolo 13. All’interno di ogni precedenza, si opera per punteggio e in caso di parità, prevale il docente anagraficamente più anziano.
Nei social di Professionisti Scuola Network spesso ricorrono domande relative a docenti coniugi di militari. Vediamo dunque di chiarire come opera questa precedenza, che nell’art. 13 si trova al punto VII.
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Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia.
Quali sono le categorie di persone comprese in questa precedenza? In base alla normativa citata (art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86) questa precedenza riguarda il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d’autorità’ da una ad altra sede di servizio. Riguarda anche il coniuge di personale delle stesse categorie che elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il coniuge di personale appartenente alla carriera prefettizia
Quali sono i requisiti per usufruire di questa precedenza? La prima condizione è la convivenza tra coniugi. La seconda è che la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore.
La precedenza opera sia nei trasferimenti provinciali sia nei trasferimenti interprovinciali, mentre non viene considerata nella mobilità professionale.
Nella mobilità interprovinciale la precedenza opera sulle sedi residue rimaste dopo i trasferimenti provinciali. Anche nell’interprovinciale è necessario esprimere come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove il coniuge è stato trasferito d’ufficio oppure esprimere l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola i trasferimenti. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.
Fonte: professionistiscuola.it