Verso aprile sarà il tempo della presentazione delle domande per redigere le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Infatti, come è ormai noto, per presentare le domande su citate, bisognerà attendere la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità2017/2018, in cui saranno fissate le date di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento. La pubblicazione di tale ordinanza è attesa tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Quindi i dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. I punteggi di queste graduatorie saranno calcolati sulla base della tabella valutazione titoli riferita ai trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Da queste graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, vengono esclusi dalla graduazione i docenti beneficiari delle precedenze previste all’art.13 comma 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità ai punti I), III),IV) e VII). Nello specifico godono di questo beneficio alcune categorie protette di docenti. Quelli che hanno una disabilità e gravi motivi di salute, altri docenti disabili o bisognosi di cure continuative, docenti che assistono il figlio disabile, il coniuge o, in qualità di figlio referente unico, il genitore con disabilità gravi, infine quei docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza per l’assistenza dal figlio, coniuge o genitore con disabilità grave,si applica solo se si è titolari oincaricatiin una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità odi incaricosia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico2017/18, domanda volontaria di trasferimentoalle stesse condizioni di precedenza per cui si chiede l’esclusione.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolaritào di incaricocomprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Bisogna specificare che tale esclusione, in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieridi pari opportunitàtale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cuisi esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato.
Fonte: latecnicadellascuola.it