Ormai se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori nelle scuole. Stavolta il caso è davvero particolare.
Si tratta di un docente di ruolo, utilizzato su posto di sostegno, che viene obbligato dal dirigente scolastico – con ordine scritto – a seguire l’alunno disabile per 9 ore settimanali in un’altra scuola, a seguito del ritiro dello studente e della contestuale iscrizione dello stesso in altro istituto scolastico (come si legge nello stralcio della circolare inserita nell’articolo).
Il docente in questione è stato assegnato dal competente Ambito territoriale nella scuola in parola, su posto di sostegno per 18 ore settimanali fino al prossimo 31 agosto.
Il fatto accade in una scuola secondaria di secondo grado di Cesano Maderno (Monza e Brianza), ed il dirigente scolastico è il medesimo che qualche settimana fa aveva negato il permesso allo stesso docente che aveva fatto richiesta di aggiornamento professionale.
In questa seconda situazione, il capo d’istituto, vista la richiesta dei genitori dell’alunno disabile ed acquisito il parere del Consiglio di Classe, ha disposto, ai sensi e per gli effetti di una “convenzione stipulata con un altro ds, che il docente debba “accompagnare il minore” in altra scuola per il periodo del “tirocinio orientativo dell’alunno H” che va dal 06/02/2017 al 25/06/2017.
Ora, pur tenendo in considerazione le giuste esigenze dell’alunno disabile, che deve avere la massima attenzione da parte dell’amministrazione scolastica, è un’azione decisamente inusuale quella di spostare a metà anno scolastico e per metà orario di cattedra un docente in altra scuola. C’è poi da capire qual è la portata “convenzione”, citata nel Circolare del preside, seppure supportata da legittime richieste della famiglia o dal parere del Consiglio di Classe.
C’è da chiedersi, infatti, da quale norma legislativa o regolamento della pubblica istruzione sarebbe prevista la Convenzione tra i due istituti.
E non solo. Viene infatti anche da chiedersi: il Consiglio di Classe ha il potere per legiferare sulla mobilità dei docenti?
Ed ancora, da quale norma sull’inclusione è previsto il “tirocinio di orientamento” dell’alunno disabile?
Per quanto ci risulta, non è previsto da alcuna norma legislativa o contrattuale che il docente assegnato ad un istituto scolastico ad inizio anno debba o possa spostarsi a metà anno in altra scuola.
Addirittura, non potrebbe essere disposto neppure da uffici gerarchici del dirigente scolastico, quali sono gli Ambiti territoriali e gli Uffici scolastici regionali. E non è un’opinione. Perché lo si legge nell’art. 5 c. 3 dell’attuale CCNI sottoscritto il 15 giugno scorso, utile a disciplinare le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. in corso: il testo spiega che “i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente“.
Ad onor del vero, in alcune regioni la questione è disciplinata dal contratto regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Ad esempio, in alcuni contratti regionali si legge: se l’alunno disabile si ritira e si iscrive in altra scuola entro il 31/10 o 30/11, il docente, “a domanda” può seguire l’alunno se questa è sita nel medesimo comune.
Ma non è il caso della Lombardia, che nel vigente contratto regionale non ha disciplinato la fattispecie posta in esame. In questi casi, tuttalpiù, l’Ambito territoriale sposta le ore e il capo d’istituto della nuova scuola nomina un supplente sino alla fine dell’anno scolastico.
Il docente, per le restanti 9 ore rimaste scoperte per il trasferimento dell’alunno, viene dunque posto a disposizione nella scuola sino alla scadenza della data di utilizzazione.
Ergo, non può e non deve essere imposto a nessun docente, seppur per metà cattedra, di preparare i bagagli e seguire l’alunno disabile. Ancora di più perché non è previsto dalle norme in vigore che un dirigente scolastico possa spostare i docenti di ruolo in altre scuole: nemmeno in virtù di patti, accordi o convezioni tra gli istituti coinvolti. E tutto ciò non è previsto nemmeno da normative o regolamenti legislativi o ministeriali.
Giova a tal uopo ricordare, che il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315 c. 5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15 c. 10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2 c. 5 e 4 c.1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità.
Il principio è stato espresso più volte anche dai giudici. Come nel caso della corte d’appello di Ancona, che con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005, confermando la sentenza di primo grado, ha statuito che il docente va al servizio della “scuola” e non del singolo alunno disabile.
Cosa accadrà ora al docente costretto a spostarsi? Di sicuro, gli episodi che si stanno verificando nella suddetta scuola, approderanno nelle aule di giustizia. Perchè l’insegnante a cui è stato imposto il trasferimento coatto, ha impugnato il provvedimento, attraverso un proprio legale di fiducia, l’avvocato Daniele Beretta, specialista di Diritto del Lavoro, Scolastico e della Pubblica Amministrazione (appartenente al foro di Milano).
Sarebbe però opportuno che la questione venga pure approfondita dagli organi ispettivi del Miur, con un intervento chiarificatore super partes da adottare nella scuola dove è stato imposto l’anomalo trasferimento in corso d’anno. Anche a tutela della stessa amministrazione scolastica.
QUI SOTTO, LA CIRCOLARE PUBBLICATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AD INIZIO FEBBRAIO 2017
Fonte: latecnicadellascuola.it