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Legittimo il licenziamento per malattia permanente, se lavoratore non si può adibire a diverse mansioni

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ecampusnuovoLa Corte di Appello di Potenza, Sez. Lav., con la sentenza del19 maggio 2016, n. 215 ha affermato dei principi molto importanti in materia di responsabilità datoriale ed inidoneità alle mansione del lavoratore.

I giudici evidenziano che la norma ex art. 2087 cod. civ., norma madre in materia di sicurezza sul lavoro, impone al datore di lavoro, in ragione dei suoi poteri di supremazia ed organizzativi, “l’adozione di tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, indipendentemente da una iniziativa dell’interessato (Sez. L, Sentenza n. 9945 del 08/05/2014) ed anche oltre il semplice rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamento (Sez. L, Sentenza n. 15082 del 02/07/2014).”

Nel caso di specie “il giudizio di inidoneità, formulato dal medico aziendale, imponeva una iniziativa immediata, con allontanamento dalle mansioni, “anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (Sez. L, Sentenza n. 10425 del 14/05/2014), anche con collocamento in congedo forzato ed anche infine con l’avvio della procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove non fossero rinvenibili, in azienda, altre mansioni, anche meno qualificate ma compatibili con lo stato di salute e fosse provata l’impossibilità totale o parziale della prestazione.banner-certificazione-inform-new

Il datore di lavoro ben può, anzi ha l’obbligo, ex art.2087 cod. civ., di inibire al lavoratore affetto da malattia la prosecuzione della propria attività, ed ha il diritto di risolvere immediatamente il rapporto solo se lo stato patologico è destinato ad essere permanente, ovvero a prolungarsi oltre il periodo di comporto, e sempre che non sia possibile adibire il lavoratore a mansioni diverse o all’espietamento delle stesse mansioni con modalità diverse.

L’inerzia, nel mantenere in servizio il dipendente con i medesimi compiti di sportellista – qualifica di operativo di gestione-, per quanto giudicati ordinari, non gravosi o difficili e non causa della patologia accertata ma incontestatamente fattore concausale di aggravamento fonda la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. “Il datore di lavoro, pur non essendo tenuto a modificare rassetto organizzativo dei fattori produttivi da lui insindacabilmente stabilito, è tuttavia obbligato ad assegnare all’invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni e a reperire, nell’ambito della struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle condizioni di salute di tale lavoratore.” (Sez.. L, Sentenza n. 27845 del 30/12/2009).”

Fonte: orizzontescuola.it

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