La nota n. 5177 del 7 febbraio u.s. ha fornito indicazioni sulle operazioni propedeutiche alla mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2017/18.
Le operazioni, che precederanno i trasferimenti e i passaggi di cattedra/ruolo e di cui abbiamo già parlato, riguardano l’assegnazione del codice unico agli istituti comprensivi comprendenti plessi in comuni diversi e agli istituti di istruzione superiore comprendenti diversi indirizzi e i passaggi di ruolo/cattedra nei licei musicali dei docenti utilizzati nelle classi di concorso specifiche di tali istituzioni scolastiche.
Un’altra operazione necessaria e propedeutica alla mobilità territoriale e professionale riguarda l’attribuzione dell’ambito di partenza di quei docenti che, tuttora, sono senza sede in provincia.
Chi sono i suddetti docenti? Si tratta di docenti che, per diversi motivi, sono in esubero a livello provinciale e non hanno una titolarità. Esistono, infatti, ancora degli ex DOP che non hanno ottenuto una titolarità, anche per errori commessi dagli ATP lo scorso anno, o comunque personale docente che, a vario titolo, è rimasto in esubero lo scorso anno non avendo trovato nessuna collocazione. Tra tali docenti senza sede in provincia rientrano anche i docenti di ruolo, che accettano incarichi a tempo determinato (non inferiore ad un anno) in un diverso ordine o grado d’istruzione, i quali, dopo tre anni di incarico, perdono la sede di titolarità (articolo 36 CCNL 2007), per cui devono partecipare alla mobilità per averne una.
L’articolo 6 comma 9 del CCNI sulla mobilità 2017/18 prevede che: “Prima di eseguire la mobilità, si procede all’assegnazione dell’ambito di partenza nei confronti di tutti gli insegnanti già di ruolo ed attualmente in attesa di sede ad eccezione del personale immesso in ruolo su sede provvisoria e del personale immesso in ruolo ai sensi dell’articolo 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto titolarità su ambito territoriale. Pertanto il personale titolare su provincia o comunque privo di sede, prova dell’inizio delle operazioni di mobilità e che comunque entro la data prevista dall’OM che annualmente regola le operazioni di mobilità, deve essere assegnato a domanda o d’ufficio ad un ambito territoriale, anche in soprannumero, per consentire a quest’ultimo la partecipazione ai trasferimenti. In caso di assegnazione d’ufficio si attribuisce l’ambito corrispondente alla scuola di servizio se ubicata nella provincia di titolarità o il primo ambito della provincia.”
Per partecipare ai trasferimenti, dunque, i docenti senza sede in provincia devono essere assegnati ad un ambito di partenza o a domanda (entro i tempi stabiliti dall’annuale OM sulla mobilità) o d’ufficio. In quest’ultimo caso, il personale in questione sarà assegnato all’ambito di cui fa parte la scuola di servizio se compresa nella provincia di titolarità o al primo ambito di quest’ultima.
L’assegnazione dell’ambito di partenza non è prevista per i neo immessi in ruolo su sede provvisoria, in quanto tali docenti hanno già un ambito di titolarità (scelto in sede di nomina a tempo indeterminato) e i docenti in esubero a livello nazionale, ossia quei docenti che, nel corso della mobilità straordinaria dello scorso anno, non hanno ottenuto una sede di titolarità in nessun ambito nazionale, i quali parteciperanno nuovamente ai trasferimenti per tutti gli ambiti della Penisola.
La nota del 7 febbraio summenzionata fornisce indicazioni operative su quanto appena detto. Questo quello che leggiamo nella nota:
“Prima dell’aggiornamento in parola, o subito dopo la riapertura delle funzioni, ma comunque in tempo utile per l’apertura delle funzioni POLIS per la presentazione delle domande di mobilità, gli Uffici territorialmente competenti dovranno procedere alla verifica dei docenti che risultano attualmente ancora titolari su codice provincia, quindi non su ambito, gli elenchi dei quali verranno forniti a breve a ciascun USR dal Gestore, che fornirà altresì la causale di immissione. La verifica dovrà produrre, per i docenti per i quali si intende procedere alla mobilità d’ufficio o che intendono partecipare alla mobilità volontaria, l’assegnazione dell’ambito rispetto al quale verranno considerati dal sistema durante il movimento. Diversamente per tali docenti non sarà possibile produrre la domanda di trasferimento.”
L’assegnazione dell’ambito ai docenti in questione è, in definitiva, necessaria per la loro partecipazione ai movimenti sia a domanda che d’ufficio e dovrà avvenire prima della presentazione delle domande di mobilità, per permettere agli stessi docenti di partecipare ai movimenti. I docenti in questione, quindi, dovranno presentare apposita domanda, per aver assegnato l’ambito di partenza, secondo le indicazioni ( su modalità e termini), che saranno fornite dall’OM sulla mobilità 2017/18.
Fonte: orizzontescuola.it