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Riforma sostegno, cosa cambia: dalla diagnosi all’elaborazione del PEI

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logo5Lo schema di decreto legislativo sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, trasmesso al Parlamento con atto n. 378, apporta diverse novità riguardanti il percorso di formazione dei docenti di sostegno, i loro ruoli, l’iter che porta all’attribuzione di sostegno e i documenti attinenti l’allievo disabile.

In questa scheda focalizziamo la nostra attenzione sui documenti che accompagnano l’alunno disabile nel suo percorso scolastico e sociale, una volta accertata la condizione di disabilità.

La riforma introduce un nuovo documento, ossia la valutazione diagnostico-funzionale, e conferma gli altri quali il Piano educativo individualizzato e il Progetto individuale (su richiesta della famiglia).

VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE

La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come leggiamo all’articolo 5 dello schema di decreto:

La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all’articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:banner-certificazione-inform-new

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell ‘inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”;
b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

I commi 6, 7 e 8 (soppressi) dell’articolo 5 della legge n. 104/92 indicavano i soggetti preposti alla verifica del profilo dinamico-funzionale, i compiti delle unità sanitarie locali e i periodi di aggiornamento del profilo.

Criteri,  contenuti e modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute d’intesa con il Miur, il Mef, il Ministero del lavoro, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il Decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La valutazione  diagnostico – funzionale è redatta dalla Commissione medica che accerta la disabilità, integrata da un terapista della riabilitazione, un operatore sociale e un docente con competenze in materia di disabilità, nominato dall’USR tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, previsti dalla legge 107, articolo 1- comma 65. L’integrazione della Commissione è possibile nell’ambito delle risorse disponibili, quindi senza aggravio di spesa.

Sottolineiamo che le Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva dell’alunno sono modificate dallo schema di decreto e saranno costituite da un medico legale (che ne assumerà la Presidenza), un pediatra, un neuropsichiatra infantile e un medico dell’Inps (articolo 6/1):

“Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l’altro tra gli specialisti in

neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico lNPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11″.

La valutazione diagnostica è aggiornata al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, e comunque ogni qual volta è necessario, ossia in presenza di condizioni nuove in relazione all’evoluzione della persona.

PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto educativo individuale non costituisce una novità, essendo già previsto dalla legge n. 328/2000 (articolo 14):

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Il Progetto individuale, dunque, è redatto a richiesta della famiglia e documenta, oltre alla situazione di disabilità e agli aspetti funzionali, i servizi economico-sociali e sanitari, di cui fruisce la persona disabile al fine di una piena integrazione sociale. L’individuazione e la quantificazione dei servizi avviene sulla base della valutazione diagnostico-funzionale.

Il Progetto individuale è redatto dall’Ente locale, come possiamo leggere all’articolo 7, comma 2-  lettera c):  “trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;”

L’articolo 14 della legge n. 328/2000 prevede che i Comuni elaborino il Progetto individuale d’intesa con le unità sanitarie locali.

Il P.E.I. è parte integrante del Progetto individuale (articolo 9):

“Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n, 328, dopo le parole “valutazione diagnostico1unzionale” S0l10 aggiunte le seguenti: “, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche”.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenendo in considerazione la certificazione e la valutazione diagnostico-funzionale, nonché il Progetto individuale.

Alla redazione del PEI, effettuata all’inizio dell’anno scolastico, collaborano genitori e operatori socio sanitari.

Il Piano educativo individualizzato riguarda l’inclusione in ambito scolastico e riguarda le seguenti dimensioni: apprendimento, socializzazione, comunicazione, interazione e ambiente di apprendimento. Il Piano individua, inoltre, gli strumenti per il concreto svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Il testo

Fonte: www.orizzontescuola.it

 

 

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