Lo schema di decreto legislativo relativo al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”, attualmente al vaglio parlamentare, presenta delle importanti novità anche per quanto riguarda le scuole paritarie.
Lo schema di decreto si occupa di scuole paritarie all’articolo 15 “Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune”, sebbene il titolo del medesimo non indichi che si parli di scuole paritarie.
Facciamo una breve premessa necessaria al tema oggetto della presenta scheda e relativa al nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria. Tale sistema prevede che per diventare docenti si debba svolgere un concorso , dopo il quale i vincitori verranno assunti con un contratto triennale di formazione e tirocinio, per accedere, infine, al ruolo. Nel corso del primo anno di contratto, gli aspiranti docenti dovranno conseguire un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, necessario per essere ammessi al secondo anno. Nel secondo e terzo anno, poi, i docenti completano la loro formazione e acquisiscono gradualmente la funzione docente, svolgendo anche supplenze brevi (II anno) e incarichi annuali (III anno).
Il diploma di specializzazione suddetto sarà necessario anche per insegnare presso le scuole secondarie paritarie, novità questa introdotta dalla legge n. 107/2015 e dallo schema di decreto in questione.
L’articolo 15 comma 1 dello schema di decreto, infatti, prevede:
“Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all’articolo 9, comma l, nella classe di concorso relativa all’insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall’immatricolazione al corso.”
Per insegnare presso le scuole secondarie paritarie, dunque, è necessario il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si consegue in seguito al superamento del concorso e alla frequenza dell’apposito percorso formativo. Anche in assenza del diploma, è possibile accedere all’insegnamento presso dette scuole a condizione di essere iscritti al percorso di specializzazione (finalizzato al conseguimento del medesimo diploma) e a condizione che si consegua il diploma, entro il triennio dall’immatricolazione al corso.
Il diploma può essere conseguito non solo dai vincitori della selezione concorsuale, ma anche da coloro i quali non hanno partecipato o superato il concorso, come indica l’art. 15 comma 2 dello schema di decreto. Secondo quest’ultimo, infatti, ai percorsi di specializzazione possono iscriversi, secondo una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso, anche coloro i quali non hanno partecipato o superato il concorso, fermo restando i requisiti richiesti per l’accesso a quest’ultimo (articolo 5 commi 1 e 2 dello schema di decreto).
Il nuovo titolo necessario per insegnare presso le scuole paritarie e le modalità di conseguimento del diploma di specializzazione sono espressamente previsti dalla legge 107/2015. Lo schema di decreto aggiunge un’ulteriore novità, come leggiamo sempre all’articolo 15 comma 2:
“È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria.”
La norma per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione, finalizzati al conseguimento del diploma per l’insegnamento secondario, dunque, prevede la priorità per i docenti che insegnano presso una scuola paritaria con un contratto triennale.
L’iscrizione ai corsi (articolo 15/3) è in soprannumero rispetto ai vincitori di concorso:
“Fermi restando i limiti derivanti dall’offerta formativa delle università e delle istituzioni dell ‘alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l’iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all’articolo 3, sulla base della determinazione del fabbisogno e dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”
Fonte: www.orizzontescuola.it