Il Miur ha emesso una nota in relazione alle pensioni scuola per il 2017, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio. La scadenza per presentare le dimissioni dal servizio viene confermata nel 23 gennaio 2017, sempre se si possiedono i requisiti previsti dalla nota del 7 dicembre 2016. Di seguito la sintesi del contenuto della nota.
Nota Miur sulle pensioni scuola 2017
Sulle pensioni scuola 2017, il Miur indica nella nota:
- Opzione donna. L’articolo 1, commi 222 e seguenti, della legge di Bilancio 2017, ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1 gennaio 2013, pur essendo in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni. Le lavoratrici interessate dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016. La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, la procedura web POLIS istanze online che sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio.
- Ottava salvaguardia. Il comma 214, lettera e) della legge di Bilancio ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, ai lavoratori in congedo per assistere con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso al beneficio al competente Ispettorato territoriale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1 gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2017. Successivamente sarà comunicato al personale interessato il rientro nel beneficio della salvaguardia. Solo ad esito della complessa procedura sarà possibile fornire indicazioni su tempi e modalità di presentazione delle istanze di cessazione.
- Anticipo pensionistico (APE ed APE social). Le necessarie istruzioni saranno specificate, di concerto con l’INPS dopo l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Solo in seguito all’adozione dei provvedimenti attuativi della legge, infatti, sarà possibile definire e comunicare modalità e tempi per la produzione delle relative istanze.
- Cumulo dei contributi pensionistici. L’articolo 1 comma, 195 e seguenti, della legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di cumulare, senza oneri a carico dell’interessato, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo può essere utilizzato dal 2017, per ottenere la pensione anticipata. Nulla è innovato per quanto concerne l’istanza di cessazione, che potrà essere presentata utilizzando le causali attualmente presenti su web POLIS istanze online.
Commento della FLC CGIL: ‘Questa nota, pur essendo esaustiva rispetto alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, è tardiva in quanto avrebbe avuto più efficacia se accompagnata a una proroga ulteriore dell’apertura delle istanze on line. Il sistema non consente per esempio di segnalare la necessità di andare in pensione col cumulo contributivo, quindi per non incappare nel rifiuto delle dimissioni da parte dell’Amministrazione periferica, è necessario accompagnare l’istanza online con una dichiarazione cartacea da inviare agli uffici territoriali, da cui si evince il diritto a pensione.”
(Fonte: FLC CGIL)