C’è sempre una prima volta. Anche per la scuola, dove col decreto attuativo sul nuovo reclutamento previsto dalla Legge 107/15 arrivano i contratti di formazione iniziale.
A prevederlo è la relazione illustrativa del decreto attuativo della “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” previsto dal comma 181, lettera b) dell’unico articolo che compone la riforma denominata “Buona Scuola”, che entrerà a regime comunque solo nel 2020/21.
Leggendo la relazione, risulta innanzitutto che “i vincitori del concorso sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito”.
Si prevede una retribuzione crescente del contrattista nel corso del triennio, che dipenderà anche dalla mole di “attività di supplenza nel secondo e nel terzo anno” e dall’impegno didattico cui ogni contrattista sarà sottoposto.
Premesso che il compenso da assegnare ai neo-vincitori di concorso dipenderà anche dalla contrattazione collettiva (per un totale di oneri complessivi non superiori ad euro 117 milioni), “a titolo esemplificativo – si legge sempre nella relazione accompagnatoria alla bozza di decreto – si rappresenta che la somma indicata è sufficiente ad assegnare la somma di euro 400 mensili”, intesi come “lordo dipendente calcolato per 10 mesi”.
Anche al secondo anno di formazione post-concorso, la retribuzione dei docenti vincitori sarà “riconosciuta nell’ambito della contrattazione nel limite delle risorse pari ad euro 117 milioni”, che però potrà essere incrementata in considerazione dei risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti al secondo anno di corso”.
Si arriva, quindi, al terzo anno formativo, che è anche l’ultimo, durante il quale “il docente sarà impiegato per la copertura dei posti vacanti e disponibili previsti per il secondo e il terzo anno del percorso formativo, oltre a supplenze per periodi lunghi, per coprire maternità, aspettative, ecc. con orario di servizio a tempo normale”.
Al terzo anno, tuttavia, lo stipendio dovrebbe “normalizzarsi”, poiché il trattamento economico previsto nella delega per “ogni docente di istruzione di II grado, sarà pari ad euro 34.400,00 lordo stato per 12 mesi (per una spesa complessiva pari a 718.719.200 euro lordo Stato).
La relazione contiene anche la stima previsionale delle spese che lo Stato dovrà sostenere per formare il docente contrattista: “durante il primo anno, è tenuto a conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario o la specializzazione per il sostegno, al termine di corsi annuali istituiti da università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale. Con riferimento al corsi universitari, sulla base delle convenzioni già stipulate con la conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione, si può considerare una quota massima di euro 485,00 per ciascun docente corsista, pertanto la spesa complessiva ammonta ad euro 10.133.105 ogni due anni”.
Il contrattista che abbia optato per il percorso relativo ai posti di sostegno è tenuto, durante il secondo anno, a conseguire l’ulteriore diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’Inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione; è altresì tenuto, durante il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.
Conclusa la fase di percorso di formazione iniziale e tirocinio, il vincitore di concorso dovrà comunque affrontare “una valutazione complessiva delle attività svolte nel corso del triennio”.
La composizione della commissione di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione saranno stabiliti con apposito decreto del Miur: si prevede che “la commissione di valutazione sia presieduta da un dirigente scolastico dell’ambito di appartenenza del contrattista e che vi facciano parte sia docenti universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (…), sia il tutor scolastico che quello universitario dell’interessato. Non è previsto alcun compenso né rimborso spese, pertanto la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Fonte: www.oggiscuola.it