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Il Piano Transitorio per gli abilitati delle graduatorie di istituto prende forma

2006

universitc3a02Il Piano Transitorio previsto dal governo a guida PD entra nel vivo della questione con l’approvazione di un Ddl. Sarà possibile scaricare il relativo allegato in fondo al presente articolo per prenderne visione. Da una prima disamina non ci sono disposizioni per il personale dell’infanzia e primaria. Nelle more del decreto Legge presentato ieri in parlamento c’è l’articolo 14 con l’istituzione di una conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione docente. In questa sede si potranno far presenti i vuoti normativi eventualmente esistenti nel Ddl.

banner-pacchetti-certificazioni-informaticheTFA III CICLO PER CDC ESAURITE

Nel Ddl recante il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente, viene predisposto un Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali. La norma è espressamente contenuta nell’articolo 17, al secondo capoverso. Ricordiamo infatti che l’abilitazione costituisce requisito indispensabile per l’insegnamento e per avere la possibilità di entrare di ruolo con le modalità previste dal Piano Transitorio. Questa fase dovrà concludersi entro l’anno 2020/2021, timing previsto per la decorrenza della nuova formazione docenti.

LA FASE TRANSITORIA PER GLI ABILITATI

Nella nuova formazione è previsto che si debba fare un concorso che da accesso a tre anni di tirocinio. Questo a partire dal 2020/2021, provvedendo prima ad avviare la fase transitoria per i docenti già abilitati. Qui si innesta la questione del servizio, specificatamente tra chi ha almeno 36 mesi (anche non continuativi) e chi ne ha di meno e risulta inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto. Per i primi si pensa all’esonero dal tirocinio triennale per i primi due anni e al sostenimento della sola prova orale. Diversamente gli altri dovranno fare due anni oltre alle prove scritte e orali. Ciò vale sia per i posti comuni che per i posti sul sostegno.

LA PROVA PER GLI ABILITATI

Nel decreto manca, a ns. avviso, la specifica degli abilitati di II fascia che non hanno ancora 36 mesi. Si parla di esonero dal tirocinio di due anni per chi ha servizio e uno solo per chi non ha i 36 mesi. Ci riferiamo a coloro che si sono abilitati con i Tfa I e II ciclo in particolare. Auspicabile che in sede di conferenza, come da articolo 14 del presente decreto, venga fatta chiarezza su questo aspetto. Ciò detto, gli abilitati dovranno sostenere un esame orale che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.

Decreto legge riordino sistema scolastico

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