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Obbligo di reperibilità per malattia non più in vigore dopo la visita fiscale

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promo certificazione informaticaLa malattia del lavoratore è soggetta alla visita fiscale come stabilito dall’art.5 della L.300/70. Questo accertamento viene predisposto dall’ente datore di lavoro per verificare che sia la malattia l’effettivo motivo dell’assenza del lavoratore dal luogo in cui presta servizio. Questo comporta una serie di obblighi per le due parti. Nel caso della scuola, questa è tenuta a mandare il medico sin dal primo giorno lavorativo successivo a quello dell’assenza. Il lavoratore deve comunicare alla scuola l’indirizzo della reperibilità per sottoporsi a visita fiscale. La giurisprudenza chiarisce quando decade quest’obbligo.

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La decadenza dell’obbligo di reperibilità

La Corte di Cassazione (sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige) con la sentenza 21/2008 ha chiarito quando il lavoratore può uscire di casa. La circostanza si verifica quando la visita fiscale è avvenuta. Da quel momento egli può assentarsi a condizione che non peggiori il suo stato di salute. Il motivo di questa libertà di movimento concessa dagli Ermellini è nel riposo prolungato e forzato cui sarebbe sottoposto il lavoratore. Ad esempio chi ha una gamba ingessata non potrebbe peggiorare con l’uscita dalla propria abitazione. Con la visita fiscale l’obbligo di accertamento si è concluso, liberando il malato dal vincolo impostogli dal contratto.

L’uscita dalla propria dimora non deve pregiudicare la guarigione

La sentenza di cui sopra è legata al sanzionamento disciplinare impartito ad un lavoratore. Sia l’Inps quanto il datore di lavoro avevano decretato questa misura a carico di un dipendente che era uscito dopo il controllo. Nelle more della sentenza dei giudici che hanno emesso il giudizio relativo alla decadenza dell’obbligo di reperibilità, resta fermo il principio che tale uscita non debba cagionare conseguenze negative al malato. Egli resta comunque osservato speciale e dovrà fare sempre attenzione a non porre in essere attività che siano di pregiudizio alla sua guarigione.

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