Fonte: www.orizzontescuola.it – Martedì 10 Ministero e sindacati si incontreranno per discutere del contratto sulla mobilità, dopo l’intesa signlata giorno 30 dicembre. Vediamo quali argomenti saranno affrontati.
VINCOLO TRIENNALE
Coerentemente all’intesa del 30 dicembre il Contratto sulla mobilità conterrà chiaramente la non applicazione del vincolo triennale contenuto nell’art 399 del T.U. 297/94.
Pertanto, tutti i docenti, compresi quindi gli assunti al 1/9/2015 (sia da concorso che da GAE) potranno esprimere preferenze per altre province diverse da quella di attuale titolarità.
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Per il possesso dei titoli che permettano il passaggio di cattedra e di ruolo si farà riferimento al riordino delle classi di concorso di cui al DPR 19/2016. Rimane fermo il requisito di aver superato l’anno di formazione al momento della domanda di passaggio di cattedra/ruolo.
PREFERENZE
In vigore ormai l’organico unico, non saranno possibili movimenti per lo stesso posto o stessa classe di concorso all’interno dello stesso istituto in cui si è già in servizio (comprensivo e superiore).
Questo perché le sezioni “aggregate” (più sedi di un unico istituto per esempio comprensivo), trattandosi di organico “unico”, confluiscono nell’indicazione di un unico codice che è quello dell’autonomia.
Rimangono invece esprimibili le sedi per i corsi serali (anche per passare da diurno a serale e viceversa dello stesso istituto), sezioni carcerarie ed ospedaliere, sezioni di scuola speciale, sedi dei centri per l’educazione degli adulti. Per queste sedi, quindi, bisognerà fare esplicita domanda.
Così come rimane ferma la “preferenza” per i posti di sostegno/speciali/lingua inglese primaria/lingua slovena/licei europei e per le cattedre “esterne”.
La scelta, così come prevista dall’intesa, prevede l’indicazione fino a un massimo di cinque sedi sulle quali acquisire la titolarità. Possono essere inoltre indicati gli ambiti e i codici sintetici corrispondenti ad una intera provincia. Si potranno esprimere fino a 15 preferenze (indipendentemente dall’ordine di scuola di appartenenza).
Per questi aspetti ci potranno essere proposte diverse che potranno considerare anche l’espressione del codice “regione” per avere più possibilità di includere con una sola preferenza tutte le province di quella regione le quali saranno ovviamente “ordinate” in ordine di preferenza secondo il bollettino ufficiale della Regione.
FASI E PERCENTUALI
I trasferimenti e i passaggi si svolgono in un’unica fase.
Fermo restando le operazioni che avverrano prima dei trasferimenti con la collocazione del personale delle sedi dimensionate, dei docenti fuori ruolo, privi di sede ecc:
Prima avverranno i trasferimenti all’interno della stessa provincia, tra scuole e ambiti, tenendo conto del rientro dei soprannumerari e delle precedenze;
Poi avverranno i trasferimenti verso gli ambiti di altra provincia, tenendo conto delle precedenze.
I trasferimenti per sedi e tra ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si effettuano nel limite del 30% delle disponibilità determinate dai trasferimenti intra-provinciali.
La mobilità professionale sarà nel limite del 10% delle disponibilità determinate e calcolate sulla base delle disponibilità al termine dei movimenti tra gli ambiti della stessa provincia.
Le operazioni di mobilità professionale verso gli ambiti di altra provincia avvengono sui posti residui del previsto contingente dopo le operazioni di mobilità professionale tra ambiti della stessa provincia.
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso dei licei musicali sono riservati il 50% dei posti interi vacanti e disponibili.
PRECEDENZE
Le uniche novità riguarderanno la specificazione dell’espressione dell’ambito come prima preferenza (in realtà già in parte contenuta nel CCNI dello scorso anno) per fruire di particolari precedenze, e la possibilità di prevedere una priorità, rispetto ad altre precedenze, per la precedenza per assistenza ai familiari disabili (figlio/tutela legale/sorella-fratello/genitore). La precedenza per assistenza al genitore rimane tale solo per i trasferimenti all’interno della stessa provincia.
PERDENTI POSTO
Ampio sarà il dibattito su come formulare le graduatorie interne di istituto al fine dell’individuazione dell’eventuale perdente posto.
Questo perché esistono al momento 3 tipologie di docenti:
- titolari di scuola;
- titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite chiamata “diretta” del DS;
- titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite assegnazione d’ufficio disposta dall’ATP di riferimento.
L’eventuale proposta dell’Amministrazione, seguendo quindi tale differenziazione, sarà quella di effettuare graduatorie distinte per fasce in cui i primi a perdere il posto saranno, nell’ordine:
- titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite assegnazione d’ufficio disposta dall’ATP di riferimento;
- titolari di ambito assegnati ad una scuola con incarico triennale tramite chiamata “diretta” del DS;
- titolari di scuola.
Eventuali precedenze che determinano l’esclusione dalla graduatoria interna saranno distinte tra titolari di ambito e titolari di scuola.
Tale aspetto sarà quello maggiormente discusso in sede contrattuale.
VINCOLO QUINQUENNALE SU SOSTEGNO
Ancora incerto e quindi oggetto di discussione sarà la questione relativa ai docenti che hanno ottenuto trasferimento sui posti di sostegno.
Si dovrà chiarire se ci sarà ancora o meno il vincolo quinquennale su tali posti, se verrà calcolato ai fini del quinquennio il servizio pre ruolo su tali posti o se tale vincolo