FONTE: La Tecnica della Scuola
Una decina di commi della legge 107 sono stati posti sotto la lente di ingrandimento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime due disposizioni.
Ma si tratta di due norme che finora non erano state oggetto di proteste da parte di sindacati e movimenti.
Ben più importante risulta invece il fatto che, per il momento, bonus per il merito e ambiti territoriali superano l’esame della Consulta.
La decisione della Corte riguarda un punto del comma 156 relativo all’edilizia scolastica (secondo la Corte la ripartizione dei fondi per gli interventi di riqualificazione architettonica, impiantistica e tecnologica deve essere fatta sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, mentre nella legge questo passaggio non era previsto); c’è poi la questione della individuazione degli standard strutturali degli asili nido (comma 181, lettera e) su cui pure la Corte ha riconosciuto una competenza regionale.
In tal modo la Consulta ha riconosciuto le buone ragioni della regione Puglia che aveva impugnato le due norme in questione.
In realtà la sentenza della Corte presenta ben altri motivi di interesse perchè prende in esame diverse altre questioni (alcune sollevate dalla regione Puglia, altre da quella del Veneto).
L’ ipotesi di illegittimità dei commi 66 e 74 che istituiscono gli ambiti territoriali e le reti di scuole è stata rigettata dalla Consulta che ha ritenuto corretta la formulazione della legge.
Ma la regione Puglia aveva impugnato anche il comma 126 che istituisce il bonus premiale per i docenti: anche in questo caso la Corte ha respinto il ricorso e ha dato ragione al legislatore statale.
La sentenza soddisferà forse le Regioni perchè riconosce loro un maggior peso nelle procedure per la distribuzione degli stanziamenti, ma non piacerà molto a chi si augura che la legge 107 incontri nel proprio percorso attuativo qualche ostacolo difficile da superare.