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Anno prova neo-assunti, calcolo 180 e 120 giorni docenti in part-time: riduzione in base all’orario di cattedra

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perfezionamento3La nota Miur n. 28515 del 04/10/2016 ha confermato, anche per il corrente anno scolastico, il modello per la realizzazione dell’anno di prova e formazione per i docenti neo assunti o comunque in anno di prova, già sperimentato nel corso dell’anno scolastico 2015/16.

I riferimenti normativi in merito sono la legge n. 107/2015 e il DM 850/2015.

La formazione dei docenti in anno di prova e formazione si articola in 50 ore dedicate alle seguenti attività: attività formative in presenza, osservazione in classe, attività online, rielaborazione professionale mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale” e del” patto per lo sviluppo formativo”.

L’articolo 3 del DM 850/2015 prevede che il superamento del periodo di prova è subordinato allo svolgimento di 180 giorni di servizio, di cui 120 almeno di attività didattica.

Nei 180 giorni rientrano tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.universitc3a02

Quanto ai 120 giorni, rientrano in essi sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Lo scorso anno scolastico, la disposizione relativa ai 120 giorni di attività didattica aveva ha suscitato numerose perplessità nei docenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale), in quanto per tali insegnanti il raggiungimento dei citati giorni costituiva un impresa ardua se non impossibile, considerato che gli stessi svolgevano l’orario settimanale in tre giorni.

La nota n. 36167 del 5/11/2015 ha fugato ogni dubbio e chiarito che: “Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

I docenti in part-time, dunque, devono svolgere per intero le 50 ore di formazione, mentre il computo dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica vanno ridotti in proporzione all’orario di cattedra.

Un docente in part-time, che svolge ad esempio 9 ore settimanali, deve effettuare non 180 giorni di servizio ma 90 (180:18=X:9; X= 90), non 120 giorni di attività didattica ma 60 (120:18=X:9; X=60).

Fonte:orizzontescuola.it

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