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DIPLOMA MAGISTRALE: LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE HANNO DECISO

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Forse è proprio arrivata la svolta che, da più di due anni, attendevamo, dopo aver ingaggiato una lunga e faticosa battaglia legale con il Ministero dell’Istruzione.

In esito all’udienza tenutasi l’8 novembre scorso, è stata infatti depositata la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, una volta per tutte, definisce a quale giudice spetta la giurisdizione in materia.

ricorso-tar-newCon tre distinte ordinanze depositate il 15 dicembre, le Sezioni unite hanno ribadito un principio già precedentemente enunciato in casi analoghi, ossia che i decreti ministeriali che dispongono l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sono atti a carattere normativo e di portata generale.

Da tale principio, la Cassazione fa discendere che, al fine di individuare quale sia il giudice competente a decidere, occorre distinguere in base al contenuto della domanda formulata in giudizio.

Se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo (il decreto ministeriale), e solo quale effetto della rimozione di questo atto deriva il diritto all’inserimento in graduatoria, la giurisdizione in questo caso è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se invece la domanda è volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto derivi dall’atto amministrativo generale, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, il quale può disapplicare l’atto amministrativo stesso, così come ci eravamo orientati noi oltre due anni fa, nonostante qualcuno avesse dubitato sulla bontà della nostra linea difensiva.

banner perfezionamenti - barra lateraleIn sostanza, alla luce delle pronunce della Cassazione, resteranno in piedi sia i nostri giudizi pendenti innanzi al Giudice amministrativo, volti all’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento (DD.MM. 235/2014, 325/2015 e 495/2016) o alla declaratoria di nullità degli stessi (DD.MM. 325/2015 e 495/2016) per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 (che ha annullato il DM 235/2014), sia i giudizi pendenti innanzi ai Giudici del lavoro.

Naturalmente la Cassazione non si è sbilanciata sul merito della vicenda, restando pertanto rimessa la decisione al Giudice amministrativo ed ai giudici del lavoro innanzi ai quali pendono i giudizi.

A questo punto non ci resta che attendere la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la quale dirà l’ultima parola.

Quanto ai giudizi pendenti, naturalmente quelli innanzi al Giudice amministrativo proseguiranno il loro corso, mentre per quelli innanzi al Giudice del lavoro si valuterà caso per caso dove coltivare ancora i giudizi, alla luce dell’orientamento dei singoli tribunali.

ricorso-tar-newNel frattempo, abbiamo ritenuto di prorogare fino al 30 dicembre 2016 le adesioni al ricorso rivolto alla declaratoria di nullità del DM 495/2016, al fine di poter consentire a coloro che ancora non lo avessero fatto di poter proporre ricorso al TAR, chiedendo l’inserimento in graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrale ante 2001/2002. Clicca qui per maggiori informazioni.

L’ufficio Legale di Orizzonte Docenti

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