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Condizione per cui una delibera del Collegio docenti sia valida

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promo certificazione informaticaLe delibere dei Collegi dei docenti sono atti amministrativi molto importanti, infatti è attraverso questi atti che si prendono decisioni in materia di funzionamento didattico.

Ci risulta che a volte in Collegio dei docenti si deliberi, ai sensi del comma 2 art.7 del d.lgs. 297/94, senza nemmeno fare proposte alternative a quelle della presidenza e senza aprire una discussione con l’operazione finale di una effettiva votazione e con la conta dei favorevoli, dei contrari ed eventualmente degli astenuti. In buona sostanza si dà per buona la proposta del Ds e se non ci sono espressamente contrarietà si considera approvata all’unanimità.perfezionamento3

A tal proposito, per specificare come sarebbe giusto votare per una delibera del Collegio, è utile ricordare che l’art.28 del Dpr n.416/1974, attualmente vigente, specifica che un’adunanza come il Collegio docenti è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti e che le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Tale norma è stata ripresa integralmente sul testo unico della scuola ai sensi dell’art.37 commi 2 e 3. Quindi in situazioni di delibera collegiale è lecito anche potersi astenere come confermato in una sentenza del Consiglio di Stato, n.7050 del 4 novembre 2003.

Per cui è sempre opportuno chiedere al presidente del Collegio dei docenti, che poi è il dirigente scolastico, il voto esplicito di ogni delibera e la conseguente verbalizzazione del numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti e nel caso si ipotizzi una qualsiasi forma di illegittimità è prudente fare scrivere a verbale anchela motivazione particolare della contrarietà al voto di delibera.

Facendo verbalizzare in Collegio il proprio dissenso a una delibera, si viene esclusi da ogni responsabilità di un atto illegittimo, così come previsto ai sensi dell’art.24 del Dpr n. 3/1957.  In tale norma è scritto che “Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso”.

Infine bisogna sapere che il verbale di un Collegio dei docenti, soprattutto in caso di delibere importanti, dovrà essere letto ed approvato con voto palese non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile chiedere di integrare, modificare e precisare il verbale appena letto.

Quindi una delibera per essere effettivamente valida e tale che ognuno possa assumersi la responsabilità dell’atto amministrativo, deve essere espressamente votata dalle singole componenti del Collegio che deve essere presente per almeno la metà più uno dei suoi componenti.perfezionamenti

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