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Docenti attenzione al passaggio da TFS a TFR! Cosa accade per l’adeguamento retributivo e contributivo

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universitc3a02Con riferimento ai trattamenti di fine rapporto e di fine servizio dei dipendenti pubblici, è possibile identificare tre categorie:

• personale per il quale continua ad applicarsi il regime del trattamento di fine servizio antecedente alle nuove norme – più avanti richiamate – in materia di trattamento di fine rapporto per i pubblici dipendenti (per comodità espositiva tale personale sarà denominato, d’ora in avanti, “personale in TFS”);

• personale che si trovava nel regime di cui al punto precedente, ma che ha volontariamente optato, aderendo ai fondi di previdenza complementare negoziali, per il nuovo regime del TFR dei pubblici dipendenti (difatti, nell’attuale sistema l’adesione volontaria al fondo di previdenza implica il passaggio nuovo regime); d’ora in avanti, tale personale sarà denominato con l’espressione “personale optante”;perfezionamento1

• infine, il personale cui si applica, dal momento dell’assunzione, il nuovo regime del TFR dei pubblici dipendenti: rientrano, in quest’ultima categoria tutti coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 ovvero gli assunti a tempo determinato con un rapporto di lavoro in corso o successivo al 30 maggio 2000 (per comodità, useremo l’espressione “personale in TFR pubblico”).

La problematica analizzata riguarda solo le ultime due categorie.

Il passaggio dal regime del TFS al regime del TFR per i dipendenti pubblici contrattualizzati è disciplinato dall’art. 6 dell’accordo quadro 29 luglio 1999. Esso sancisce infatti che il passaggio al TFR di tutti i dipendenti pubblici (con effetti, dunque, sia sul “personale optante” che sul “personale in TFR pubblico”), deve realizzarsi ad invarianza (tra prima e dopo):

• della retribuzione netta;

• dell’imponibile fiscale;

• dell’imponibile previdenziale.

Per conseguire tale effetto, il citato art. 6 ha previsto, per tutto il personale in regime di TFR ( “optanti” e “personale assunto in regime di TFR pubblico”):

• la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50%, previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente;

• la sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente;

• la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all’ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l’invarianza della retribuzione netta;

• il recupero “figurativo” in misura pari alla precedente riduzione (2,50%), al fine di garantire l’invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;

Riassumendo quanto sin d’ora enunciato, si può dunque affermare che il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR nella pubblica amministrazione (non ancora completato poiché la maggior parte dei dipendenti pubblici permangono ancora nel TFS) sta avvenendo con gradualità ed ha richiesto alcune regolazioni specifiche (introdotte per lo più attraverso la contrattazione collettiva) volte a governare la transizione;  nella regolazione del passaggio è stato previsto, quale elemento centrale e irrinunciabile, l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali;

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