FONTE: Orizzonte scuola
Circola nei gruppi social una interpretazione del decreto Miur del 1° dicembre 2016 sfavorevole all’ammissione in sovrannumero di quei docenti che, pur avendo superato le selezioni di uno dei due cicli precedenti, non hanno poo potuto frequentare il corso perché collocatisi in posizione successiva al numero dei posti disponibili. Il termine con il quale vengono indicati questi docenti è “idonei”.
Il fatto che nel testo del decreto emanato il 1° dicembre 2016 dal Miur manchi il termine “idonei” sta generando confusione.
Il decreto parla infatti di “vincitori”.
“I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”.
Ma gli idonei altro non sono che vincitori della selezione che non hanno potuto partecipare al corso perchè non rientravano nel numero dei posti disponibili.
Ad avallare la nostra interpretazione favorevole all’ammissione in sovrannumero dei docenti cosidetti idonei, le spiegazioni dei sindacati nazionali
UIL “I docenti risultati idonei ma non in posizione utile nonché i docenti che hanno interrotto la frequenza del precedente ciclo vengono ammessi anche in soprannumero.”
FLCGIL “Nel Decreto, viene autorizzata l’ ammissione in soprannumero ai corsi del III ciclo, dei docenti risultati idonei , ma non in posizione utile per l’ammissione ai cicli precedenti, e per coloro che hanno interrotto la frequenza dello stesso con riconoscimento degli eventuali crediti.”
Forse l’espressione laconica del Ministero “vincitori” rispetto alla spiegazione fornita nel decreto relativo al ciclo precedente ” 1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono ammessi in soprannumero ai percorsi oggetto del presente decreto, istituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 maggio 2014, n. 312.” è stata infelice, ma il concetto a nostro parere non cambia.
D’altronde un’interpretazione diversa non avrebbe senso, dal momento che lo status di vincitore assicura il diritto alla partecipazione al corso. Auspichiamo che i bandi che gli Atenei pubblicheranno nelle prossime settimane saranno orientati in tal senso.