Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al 1° dicembre del decreto del Consiglio dei Ministri, si è dato il via alla Carta del docente per l’anno scolastico 2016/2017. L’articolo 6 del decreto, in particolare, chiarisce che non c’è alcun pericolo di perdere le somme non spese e che queste verranno aggiunte alle risorse ordinarie previste per il prossimo anno scolastico. Ma attenzione alle sanzioni sulle spese.
E’ possibile utilizzare i buoni, creati dall’applicazione web cartadeldocente, presso uno degli esercenti (online o fisici) che hanno aderito, previa registrazione, all’accettazione degli stessi. I buoni generati e non consegnati non fanno diminuire il credito residuo. I buoni possono essere usati per pagare l’intero costo del bene o del servizio oppure per pagarne una percentuale; se, ad esempio, un docente deve acquistare un pc che costa 500 euro e vuole usare una parte del bonus, potrà stampare un buono di un importo inferiore ed aggiungere, di tasca propria la differenza sul costo totale.
Una volta accettato il buono, l’esercente dovrà registrarlo nell’apposita piattaforma a lui dedicata: il credito vantato sarà accreditato solo dopo l’emissione della relativa fattura elettronica. Spetta agli esercenti controllare che il bene acquistato dal docente rientri in quelli previsti dal Miur nell’articolo 1, comma 121,della legge n. 107 del 2015. Per i docenti che usano la carta elettronica in modo non conforme a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2016 e per gli esercenti che non rispettano le indicazioni dello stesso decreto sono previste delle sanzioni che vanno dalla cancellazione della Carta del docente alla cancellazione della struttura esercente oltre, naturalmente, al recupero delle somme indebitamente erogate.
Fonte: www.oggiscuola.it