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Ricostruzione carriera: domanda a scuola di titolarità. Scadenza 31 dicembre, far valere servizio preruolo per intero

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www.orizzontescuola.it – Molti docenti assunti nell’a.s. 2015/16 o anche precedentemente, Ricorso ricostruzione carrierasono alle prese con la raccolta dei documenti da presentare in segreteria per la pratica di ricostruzione carriera.

Ricordiamo che l’adempimento della ricostruzione di carriera, ai sensi  del DPR 275/1999, è di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità e viene attuato mediante regolare decreto del Dirigente Scolastico.

Pertanto, anche il personale che si trova in assegnazione provvisoria è tenuto a presentare la domanda alla scuola di titolarità – magari attraverso la scuola di servizio, ma pur sempre alla segreteria della scuola di titolarità.

Il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dallaconferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

I servizi riconoscibili ai fini della carriera sono quelli espressamente indicati dall’art. 485 del D.L.vo 297/1994.

Sintetizzando:

  • sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole pareggiate scuole parificate  scuole sussidiate e sussidiarie  scuole popolari;
  • non sono ammessi i seguenti servizi svolti nelle: scuole legalmente riconosciute centro di formazione professionale  scuole paritarie,  ad eccezione  delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008;
  • non sono ammessi i servizi resi con contratto di prestazione d’opera;

Per quanto concerne la questione dei “180 giorni” si sottolinea che a partire dall’ a.s. 1974/75 il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l’art. 11 della legge n. 124/99.

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Pertanto non è ammesso il cumulo dei giorni svolti in diversi aa.ss.

Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero, non ci sono disposizioni che ne consentono la valutazione in quanto l’art. 485 del D.L.vo 297/1994 prevede esclusivamente il servizio prestato all’estero sia solo quello delle scuole statali, pareggiate o parificate ma non quello delle scuole straniere.

Si aggiunge, per quanto concerne l’attività svolta nelle Università sempre all’estero, che i servizi riconoscibili ai fini della ricostruzione della carriera,  prestati presso le Università Statali o Istituti italiani di cultura, sono i  seguenti:

  • servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato straordinario (e come ricercatori anche riconfermati in quanto equiparati per effetto della legge 341/1990 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dall’1/7/1975 (art. 485 del d.lgs. 297/1994);
  • servizio prestato come contrattista universitario a docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso le scuole statali;
  • servizio in qualità di lettore non di ruolo prestato negli istituti italiani  di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico  incarico del Ministero Affari Esteri.

La data del 31 dicembre

Nella legge 107  comma 209 è stata inserita la norma che dispone che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. La disciplina vigente non viene modificata, invece, per quel che riguarda le modalità per esercitare il diritto al riconoscimento dei servizi.

Le istanze presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno soggette, entro il successivo 28 febbraio, a comunicazione da parte del ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia con la previsione dei costi della ricostruzione stessa.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta si dovrà provvedere all’adozione del provvedimento questo per venire incontro all’esigenza del personale neo immesso di percepire uno stipendio che tenga conto anche del servizio prestato come incaricato nel corso del quale la retribuzione è sempre stata quella iniziale.

Servizio preruolo valutabile per intero

La Corte di Cassazione ha recentemente e definitivamente riconosciuto il principio della piena equiparazione del trattamento economico tra i docenti precari e i docenti di ruolo. Ciò significa che tutti gli insegnanti, anche quelli nel frattempo assunti a tempo indeterminato, potranno agire in giudizio per ottenere il pagamento degli scatti di anzianità maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, oltre alla integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera. In poche parole, ogni docente precario o assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di precariato ha un credito immediatamente esigibile nei confronti dello Stato che, in alcuni casi, può raggiungere la cifra di 10.000 euro.

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