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Oltre le 18 ore. La possibilità per i docenti della scuola secondaria di accettare ore aggiuntive

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certificazioni eipass 7 moduliwww.orizzontescuola.it – Proponiamo ai lettori  uno schema dei casi in cui è possibile che il docente di scuola secondaria superi l’orario di cattedra (18 ore).

Proponiamo ai lettori di Orizzonte Scuola uno schema dei casi in cui è possibile che il docente di scuola secondaria superi l’orario di cattedra (18 ore).

1) Il docente che ha avuto un incarico (da Graduatoria ad esaurimento o graduatoria di istituto fino al 30 giugno o 31 agosto) di 18 ore nella scuola statale X, può accettare altre ore offerte da altre scuole?

Il docente può superare le 18 ore solo se le ore in più (fino a 6) gli vengono offerte dalla scuola in cui ha ricevuto l’incarico, secondo i criteri stabiliti dall’annuale circolare di Istruzioni operative per il conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.  Requisito per accettare: il possesso della specifica abilitazione nella disciplina interessata.

Non è invece possibile accettare altri incarichi, nè da altre scuole statali nè da scuole paritarie.

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2) E’ possibile raggiungere 24 ore, cumulando ore tra la scuola statale e la paritaria?
No, non è possibile.  L’orario, per tutti gli insegnanti in servizio è di 18 ore, anche per chi insegna in più scuole.

3) E’ possibile completare la cattedra, anche superando le 18 ore?

No, non è possibile.
L’art. 4 del regolamento delle supplenze afferma infatti: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo

L’orario obbligatorio di insegnamento è di 18 ore, come previsto dall’art. 28 del CCNL 2006 2009:
“5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”

Quindi, in caso di servizio su spezzone si ha diritto al completamento fino a 18 ore.  Il completamento può avvenire anche tra scuole statali e non statali.

Facciamo un esempio

Es. docente in servizio per 10 ore, viene contattato per spezzone di 11 ore. Il regolamento delle supplenze afferma “Tale completamento può attuarsi mediante il frazionamento orario delle relative disponibilit, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.

Questo significa che la disponibilità di 11 ore può essere frazionata per consentire al docente interessato il diritto al completamento fino a 18 ore.

Che fine faranno le restanti 3 ore? (considerando teoricamente che lo spezzone sia scindibile in questo modo)?

Possono essere assegnate al docente in questione, che adesso si trova nella posizione giuridica di “docente in servizio presso l’istituzione scolastica in cui è disponibile lo spezzone pari o inferiore  a 6 ore?”

No, poichè in questo caso le 3 ore vanno assegnate scorrendo le graduatorie di istituto, come indicato nella circolare Istruzioni operative del 30 agosto 2013 sull’assegazione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore al personale interno “Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti e cattedre.”

Le ore residuate dal frazionamento non vanno quindi proposte ai docenti interni alla scuola, ma tramite scorrimento della graduatoria di istituto

4) Ottenuto il completamento a 18 ore, è possibile accettare altre ore di insegnamento?
Sì, è possibile arrivare a 24 ore di insegnamento, accettando all’interno di una delle due (o 3), istituzioni scolastiche (o in entrambe) in cui si è in servizio, spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.

4) Il docente di ruolo già in servizio per 18 ore può accettare uno spezzone fino a 6 ore?

Sì, se si tratta di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. In prima istanza queste ore vengono gestite dall’Ufficio Scolastico per la composizione di cattedre; se lo spezzone risulta libero alla fine delle operazioni, ritorna di competenza della scuola in cui si è verificata la disponibilità e può essere offerto ai docenti in servizio, con il seguente ordine

  • docente a tempo determinato con diritto al completamento
  • docente a tempo indeterminato
  • docente a tempo determinato con orario pieno

I criteri attraverso i quali stabilire a chi assegnare le ore, in presenza di più domande, vanno gestiti all’interno della singola istituzione scolastica.

Riportiamo quindi una serie di quesiti proposti nella sezione Chiedilo a Lalla (lallaorizzonte@orizzontescuola.it)

N. B. Le ore aggiuntive alle 18 possono essere attribuite solo con il consenso del docente.

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