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Scuola, formazione obbligatoria docenti deve essere pagata? Ecco cosa dice la legge

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eipass-7moduli3_300x300Ultime notizie scuola, martedì 29 novembre: Italia Oggi ha risposto alla domanda di un docente, la formazione obbligatoria docenti deve essere pagata?

Scuola – La formazione obbligatoria va pagata oppure no? Un quesito che molti docenti si sono posti e al quale ha dato risposta il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ nell’edizione odierna di martedì 29 novembre. Si è data, infatti, risposta alla seguente domanda formulata da un docente: ‘Nella mia scuola ildirigente scolastico ha detto in collegio dei docenti che adesso la formazione e l’aggiornamento sono obbligatori e dobbiamo svolgere almeno 20 ore l’anno di questa particolare attività senza ricevere alcun compenso aggiuntivo. Vorrei sapere cosa dice la normativa in proposito.’

Scuola, formazione obbligatoria docenti: dev’essere pagata?

La risposta indicata da Antimo Di Geronimo, firma ben nota che collabora da anni con la suddetta testata.
‘Il comma 124 della legge 107/2015 dispone che «nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
Il dottore magistrale in Giurisprudenza, inoltre, ha citato il ‘successivo comma 125 che stanzia 40 milioni di euro per l’attuazione del comma precedente.’
Dunque, sull’esistenza dell’obbligo, non vi sono dubbi anche se ‘Italia Oggi’ afferma che i dubbi, semmai, dovrebbero riguardare l’entità della retribuzione, che è altrettanto obbligatoria trattandosi di un onere che aumenta la quantità della prestazione obbligatoria dei docenti.

Formazione obbligatoria docenti: il Codice Civile vieta di lavorare gratis o a retribuzione ridotta

A questo proposito viene citato l’articolo 36 della Costituzione che prevede che la retribuzione deve essere, infatti, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro. Ne deriva che se aumenta la quantità del lavoro deve aumentare proporzionalmente anche la retribuzione.
Antimo Di Geronimo, infine, cita quanto contenuto nel codice civile dove si vieta di lavorare gratis o a retribuzione ridotta (divieto di rinunzie e transazioni ex art.2113 c.c.). E l’art. 45 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che la pubblica amministrazione deve pagare i dipendenti applicando CCNL.

Il comma 124 della legge 107 si adempie solo se la scuola possiede i fondi necessari per retribuire i docenti

Stando così le cose, trattandosi di ore aggiuntive funzionali all’insegnamento, l’obbligo previsto dal comma 124 della legge 107/2015 può essere adempiuto solo se l’istituzione scolastica abbia fondi a sufficienza per retribuire i docenti applicando i minimi previsti dalla tabella 5 del vigente contratto di lavoro: 17.50 euro per ogni ora di formazione prestata in servizio (Tribunale di Verona, sentenza 46/2011).
Fonte: www.scuolainforma.it
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