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Il Ds non può obbligare il docente all’uscita didattica

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master e perfezionamenti biennaliDurante il proprio orario di servizio un docente può essere obbligato dal proprio dirigente scolastico ad accompagnare i ragazzi in un’uscita didattica?

Un ordine di servizio in cui il Ds obbliga il docente a svolgere compiti di accompagnatore in un viaggio d’Istruzione di più giorni, ma anche in un’uscita didattica di qualche ora, è illegittimo.

Quindi è bene sapere chei docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio che imponga l’accompagnamento di una classe o di un gruppo di studenti della scuola per un’uscita didattica.

Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dalCollegio dei docenti, come previstodall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dalConsiglio di Istituto o di circoloche, ai sensidell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno alConsiglio di classeogni docente è libero di sceglierese dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari.Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

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Nemmeno il docente di sostegno ha l’obbligo di partecipare all’uscita didattica, ma come tutti gli altri docentiè libero di dare oppure no la propria disponibilitàad accompagnare l’alunno disabile.

Anche se oggi le scuole sono autonome e le uscite didattiche e i viaggi d’Istruzione sono regolati, anche nei criteri di individuazione degli accompagnatori, da regolamenti interni, tuttavia si seguono i dettami della circolare Ministeriale, la 291 del 14 ottobre 1992.

In tale circolare all’art. 8, comma 1, veniva chiarito che l’accettare l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Nella stessa circolare all’art. 8, comma 3, veniva anche spiegato che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.

La norma per cui la disponibilità del docente deve essere tenuta in conto, prima di procedere, da parte del Ds, alla nomina di accompagnatore, è ancora largamente applicata anche se esiste qualche eccezione.

Cosa accadrebbe se i docenti si ribellassero, ricorrendo al giudice del lavoro, contro un’eventuale sanzione disciplinare per la mancata ottemperanza di un ordine di servizio che impone loro l’accompagnamento di una classe per un’uscita didattica in orario di servizio?

A nostro parere la sanzione sarebbe annullata, in quanto l’ordine di servizio risulterebbe illegittimo e non rispettoso della libera decisione di un docente del Consiglio di classe a dare la propria disponibilità per accompagnare gli studenti ad un’attività complementare anche se in orario di servizio.

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