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Supplenze docenti: quando spetta proroga e conferma. FAQ ed esempi concreti

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la-buona-scuola2-300x288www.orizzontescuola.it – Il Regolamento delle supplenze disciplina i casi in cui al supplente in servizio spetta la proroga o la conferma del contratto.

D. Qual è la normative di riferimento?

R. L’istituto della proroga e della conferma dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve è contenuto nel D.M. 131/2007 che all’art. 7 (“Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto”), commi 4 e 5 prescrive:

Comma 4: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Comma 5: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni “.

ESEMPI CONCRETI

Art. 7 comma 4 del D.M. 131/2007 (proroga del contratto)

Si pone il caso del titolare assente dal lunedì al venerdì (sabato “giorno libero”) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”). Il supplente sottoscriverà un contratto fino al venerdì.
Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal lunedì successivo.

Al supplente già in servizio dovrà in questo caso essere prorogata la supplenza a decorrere dal sabato (la scadenza del precedente contratto è infatti venerdì).
Se il contratto termina il sabato e l’assenza del titolare si rinnova a partire dal lunedì, la decorrenza sarà invece la domenica.
Si precisa che la proroga contrattuale al supplente non ammette soluzione di continuità tra un contratto e un altro.

NOTA BENE:
In questo caso il contratto con decorrenza sabato (o domenica) prescinde dall’orario settimanale del docente sostitutito (che può essere anche uno spezzone).

Art. 7 comma 5 del D.M.131/2007 (conferma del contratto)

A differenza della proroga, la conferma del contratto al supplente presuppone un’interruzione delle lezioni tra un’assenza e l’altra del titolare sostituito.
La conferma del contratto è garantita al supplente che è già in servizio prima dell’interruzione delle lezioni dal non rientro effettivo in classe del titolare dopo il periodo di interruzione.
Si pone il caso del titolare assente fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (il caso più comune è quello delle vacanze di Natale, poniamo ultimo giorno di lezione il 21 dicembre) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”).

Il supplente sottoscrive un contratto fino al 21 dicembre.
Il titolare, che non coprirà con certificati (o altra assenza) le vacanze di Natale, rinnova però l’assenza (nuovo certificato) solo a partire dalla ripresa delle lezioni (per rimanere nell’esempio, poniamo il 7 gennaio).

Al supplente già in servizio fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (21 dicembre) dev’essere confermata la supplenza a decorrere dalla ripresa delle stesse (7 gennaio) con eslcusione però dei giorni di sospensione delle lezioni.
La scuola non dovrà quindi riscorre la graduatoria dei supplenti ma confermare il contratto di supplenza al docente già in servizio fino al 21/12.

L’esempio sopra riportato ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.M. 131/2007 si applicherà a tutti i casi in cui la scuola sospenderà le lezioni per un periodo predeterminato (il caso più comune è quello delle vacanze di Natale/Pasqua, ma l’applicazione del comma avverrà anche quando la scuola sarà chiusa perché sede di seggio elettorale o per altre cause).

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