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Anno prova e formazione, dirigente tecnico valuterà idoneità docente valutato negativamente nel primo periodo

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eipass-7moduli3_300x300www.orizzontescuola.it – Il periodo di prova e formazione, com’è noto, ha subito delle modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015 e dal DM 850/2015.

Tra le varie modifiche, ricordiamo quella relativa a chi non ha superato il periodo di prova perché valutato negativamente.

La legge n. 107/2015 al comma 119 prevede:

“In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di  prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.

I docenti, dunque, valutati negativamente possono svolgere un solo secondo periodo di prova non rinnovabile per cui, in caso di una nuova valutazione negativa, non saranno considerati idonei all’insegnamento con tutte le conseguenze del caso, ossia la non conferma in ruolo.

L’idoneità all’insegnamento, nel caso di un secondo periodo di prova in quanto si è già stati valutati negativamente, dovrà essere verificata non solo dal Comitato di Valutazione e dal Dirigente Scolastico, ma anche da una figura esterno, come previsto dal DM 850/2015.

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Il citato DM, infatti, all’articolo 14 comma 3 :

“Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica , affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.”

I docenti, dunque, che stanno svolgendo il secondo periodo di prova saranno oggetto di una visita ispettiva da parte di un dirigente tecnico dell’USR competente (aggiungiamo noi), al fine verificarne l’idoneità all’insegnamento.

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