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Supplenze fino avente titolo e successivamente a titolo definitivo. Chiarimenti per il Dirigente

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eipass-7moduli3_300x300www.orizzontescuola.it  Dirigente scolastico  – Gentilissimo, Invio una richiesta di delucidazioni sul seguente caso: Sono state assegnate ad ottobre due supplenze fino avente diritto per Lingue in Istituto superiore. Le docenti supplenti hanno subito richiesto congedo per maternità. Su questi due posti sono state convocate altre supplenti , che hanno avuto contratto di supplenza breve fino a data di scadenza (dicembre). Ora abbiamo di nuovo convocato perché dopo la chiusura delle GAE possiamo assegnare i posti fino al 30 giugno 2017. Il mio dubbio riguarda proprio questi due posti: dobbiamo considerarli supplenza breve e quindi non da riconvocare? Almeno fino alla data di scadenza del contratto a dicembre? Oppure, visto che le supplenti in congedo per maternità erano comunque fino all’avente diritto, dobbiamo riconvocare? In questa seconda ipotesi, supponiamo che la supplente in congedo per maternità perda la supplenza perché scalzata da una docente che è prima di lei in graduatoria, cosa succede al suo congedo per maternità? Se lo porta dietro nella nuova scuola? Ancora: la supplente che aveva accettato la supplenza breve fino a dicembre, può avere una modifica del contratto da supplenza breve per congedo maternità ad un altro fino avente diritto, in attesa di nuova convocazione, nel caso in cui la docente supplente con congedo per maternità scelga lei stessa una nuova scuola? Grazie per l’attenzione.

 Gentile dirigente,

A mio avviso ci potrebbe essere un errore nell’assegnazione delle supplenze. Infatti, dal momento che le “titolari” in maternità hanno un contratto fino avente diritto, non era possibile assegnare una supplenza con data certa per la loro sostituzione. Anche quindi per le supplenti andava effettuato un contratto fino avente titolo sull’avente titolo della titolare in maternità inserendo una data “presunta”.

Si spera quindi che le supplenze siano state trattate come descritto.

A questo punto la prima cosa da fare è assegnare le supplenze a titolo definitivo. I posti, assegnati fino ad ora fino avente diritto alle docenti in maternità, devono quindi avere scadenza 30/6 vista la liberatoria avuta dall’ATP. Ciò indipendentemente da chi occupa tali posti e dal numero dei docenti coinvolti.

Facendo questo, e riscorrendo quindi le GI, le ipotesi sono due:

  1. scorrendo la graduatoria si arriverà nuovamente alle due docenti collocate in maternità. In questo caso alle due docenti si dovrà stipulare, senza interruzione con la supplenza fino avente titolo, un contratto a titolo definitivo fino al 30/6. Le due docenti che le sostituivano decadono ovviamente dalla supplenza.

Dopodiché si dovrà riscorrere la graduatoria di istituto per trovare le sostitute delle due docenti in maternità e assegnare loro  una supplenza breve questa volta sì fino al termine del congedo.

  1. la seconda ipotesi è che le due docenti in maternità non siano le destinatarie della supplenza ovvero riscorrendo le GI siano precedute da altri docenti.

A questo punto tutte e 4 le supplenti decadranno dalla nomina e le due docenti in maternità andranno collocate in indennità fuori nomina fino al termine del congedo obbligatorio.

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