www.oggiscuola.it – L’ennesima conferma. Il Tribunale di Roma, con una quarta sentenza, ha valutato il servizio pre-ruolo svolto su posti di sostegno valido per l’immediato trasferimento su posto comune, computando integralmente il servzio a tempo determinato.
Il Tribunale della capitale ha sottolienaato come “la mancata parificazione fra l’attività di insegnamento come docente di ruolo su posti di sostegno e quella svolta come “supplente”, ai fini della soddisfazione del vincolo di permanenza quinquennale, si ponga effettivamente in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE), secondo cui “per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo determinato, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”; principio ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, che ha più volte evidenziato la parità delle prestazioni di lavoro fornite in costanza di rapporto a tempo determinato e indeterminato, anche tra i dipendenti pubblici”.
Il Ministero dell’Istruzione è stato dunque condannato, non solo a concedere il trasferimento su posto comune computando correttamente il servizio a tempo determinato svolto dai ricorrenti, ma anche al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di diecimila euro oltre accessori.