Breve guida alla regole per le ferie dei docenti della scuola: a quanti giorni si hanno diritto? E le ferie non godute?
Oggi trattiamo in breve l’argomento delle ferie dei docenti della scuola: vediamo a quanti giorni si hanno diritto (in base al contratto), cosa le influenza e cosa si fa quando ci sono ferie non godute.
Docenti scuola, giorni di ferie a cui si ha diritto
I docenti di norma hanno diritto ai seguenti giorni di ferie l’anno:
- 30 giorni quando l’anzianità di servizio (a qualunque titolo prestato) non supera i 3 anni;
- 32 giorni quando l’anzianità di servizio supera i 3 anni.
È utile considerare che:
- il giorno libero è da considerarsi giorno lavorativo;
- gli stessi giorni spettano sia a chi ha l’orario settimanale suddiviso in 5 giorni, sia a chi ce l’ha in 6;
- i docenti in part time orizzontale hanno diritto agli stessi giorni di ferie che spettano a chi lavora full time.
- i docenti in part time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato ai giorni lavorativi in un anno. In questo caso si considerano non le ore di lavoro, ma solo le giornate.
- il personale a tempo determinato ha un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio prestato.
- le assenze interamente retribuite (ad es. congedi per maternità o congedi parentali retribuiti) non riducono le ferie spettanti;
- le assenze parzialmente retribuite (come la malattia) non riducono le ferie;
- la malattia interrompe le ferie, previa comunicazione alla scuola;
- l’aspettativa senza retribuzione riduce le ferie;
- i 6 giorni di ferie fruiti durante l’attività didattica fanno parte del monte complessivo di 30 o 32 giorni.
Ferie non godute
I docenti che non godono delle ferie in quanto si trovano in congedo di maternità o in malattia, dovranno goderle entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (assunti a tempo indeterminato). Il limite può essere superato quando il mancato godimento delle ferie è dipeso da cause non imputabili al dipendente.
I docenti assunti a tempo indeterminato o assunti al 31/8 hanno per legge la “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non può essere imposta loro nessuna fruizione delle ferie. La soppressione dei giorni di festività non può essere goduta l’anno successivo.
Monetizzazione delle ferie
I docenti precari con contratto di supplenza breve o fino al 30/6 non possono monetizzare le ferie. Per gli altri, si dovrà tener conto solo della facoltà di poterne fruire, per cui dal monte ferie spettante si detrarranno tutti i giorni di sospensione delle lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze di Natale e Pasqua (con esclusione dei giorni festivi);
- Sospensione delle lezioni per seggi elettorali o concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo, con esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami e attività funzionali all’insegnamento. La parte restante verrà monetizzata.
È possibile che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie per periodi di sospensione delle lezioni in cui non ne avrebbe potuto fruire per cause non a lui imputabili.