www.professionistiscuola.it – Sono tantissimi i docenti neoimmessi nello scorso anno scolastico che, avendo superato l’anno di prova, dovranno fare i conti con la domanda per la ricostruzione di carriera per gli scatti stipendiali.
PSN ha realizzato questo utile vademecumschematico per la ricostruzione di carriera con allegato modello di domanda per la dichiarazione dei servizi.
Chi deve fare ricostruzione di carriera?
Tutti i docenti con preruolo riconoscibile ai fini dell’avanzamento di carriera, che hanno superato l’anno di prova
Qual è il servizio di preruolo riconoscibile ?
In generale, quello valutabile nella domanda di mobilità.
Dove si presenta la domanda?
La domanda si presenta alla scuola di titolarità (o di servizio, se diversa, per inoltrarla alla scuola di titolarità) che ha il compito di curare la pratica secondo quanto previsto da DPR 275/1999.
Quando si presenta la domanda?
Il periodo di presentazione della domanda è stato recentemente introdotto dal comma 209 art. 1 della legge 107/2015, e va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico. Entro il successivo 28 febbraio, il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. Il diritto alla ricostruzione è soggetto a prescrizione decennale, mentre invece il diritto alla riscossione degli arretrati si prescrive in cinque anni a partire dalla data utille per chiedere la ricostruzione.
A cosa serve la ricostruzione di carriera?
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre .
Cosa si deve dichiarare nella domanda?
Si devono dichiarare tutti i servizi valutabili (ex art. 485 del Testo Unico Dl 297/94); la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni. Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.
IMPORTANTE: Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
Quali sono nel dettaglio i servizi valutabili per il personale docente? Ecco i casi principali
- Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia).
- Il servizio di leva è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. (art. 20 legge 958/86). Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego). Anche il servizio civile, sostitutivo di quello militare è valido (art. 485 del D.L.vo 297/1994).
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate fino al 31 agosto 2008) e nelle scuole secondarie pareggiate
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
- Viene ovviamente conteggiatol’anno di prova superato, mentre non si calcola l’anno scolastico in corso.
E’ importante ricordare che la progressione economica negli anni è stata oggetto di modifiche. La L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il servizio reso in questi anni non era utile ai fini della progessione della carriera. Successivamente il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli anni 2011 e 2012; gli accordi tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 e del 7/8/2014 hanno consentito il recupero del 2011 e 2012, attraverso le economie accertate. Infine il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013, che pertanto resta non conteggiato.
Cosa deve fare la scuola?
La scuola, una volta ricevuta la domanda e controllato il servizio, la inserisce nel SIDI. Il SIDI, al termine della procedura, produce il “Decreto di Ricostruzione di carriera” che verrà inviato alla Ragioneria Provinciale del Tesoro, per gli ulteriori controlli di rito. Secondo la circolare della presidenza del consiglio dei ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l’art.7 della legge 69/2009, tale procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda presso la scuola.
In realtà questo termine viene disatteso nella stragrande maggioranza dei casi. In molte scuole, accade che il personale di segreteria ed a volte anche il dirigente scolastico, inviti i docenti interessati alla ricostruzione di carriera a temporeggiare nel presentare l’istanza al protocollo, proprio perché la scuola in determinati periodo dell’anno scolastico non è in grado di rispettare la tempistica suddetta. E se questa richiesta può essere lecita all’interno della finestra temporale 1 sett/31 dicembre, è anche doveroso ricordare che il protocollo delle istanze è un atto dovuto per legge per la pubblica amministrazione, equalsiasi cittadino ha diritto ad avere nell’immediato il numero del protocoll: infatti il rifiuto di protocollo delle istanze, si configurerebbe come reato penale ex Art. 328 del CP ( Omissione o rifiuto di atti d’ufficio)
Come si calcolano gli anni di anzianità?
Al momento dell’immissione in ruolo nell’atto della ricostruzione della carriera il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo è per i primi 4 anni per intero, per gli anni successivi nella misura 2/3.
Per ulteriori approfondimenti sui servizi valutabili, vi rinviamo alle tabelle pubblicate per la mobilità professionale su organico di diritto che potete trovare qui
In allegato, il modello standard di domanda, che potete utilizzare se la segreteria non vi fornisce quello specifico della scuola
Ricordatevi anche di far protocollare la domanda e di conservare la ricevuta con il numero di protocollo stesso