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Visite fiscali: reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

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promozione certificazione eipasswww.orizzontescuola.it – Una guida ragionata:obbligo della scuola di disporre la visita, fasce di reperibilità, riduzione o negazione della prognosi da parte del medico, cosa accade se si è assenti al controllo.

Una guida ragionata:obbligo della scuola di disporre la visita, fasce di reperibilità, riduzione o negazione della prognosi da parte del medico, cosa accade se si è assenti al controllo.

La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.

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OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA

L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).

La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.

FASCE DI REPERIBILITA’

Il D.M. n. 206/2009 ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia

Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

RIDUZIONE DELLA PROGNOSI O NEGAZIONE DELL’INFERMITÀ

La visita fiscale può avvenire al domicilio del dipendente, ma può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL.

La visita fiscale, come già detto, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
Il medico fiscale ha quindi l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio. 

Riduzione della prognosi

Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.
Se non riassume servizio, l’Amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell’assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.
Il medico di controllo, però, se modifica la prognosi dovrà darne adeguata motivazione scritta.

Negazione della infermità

Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviterà il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.
Se il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.

COSA SI INTENDE PER “ASSENZA ALLA VISITA FISCALE”

Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.

La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).

L’”assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.

In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.

Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

  • non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
  • mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
  • non funzionamento del citofono o del campanello;
  • mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
  • espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).

È dunque ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.

Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.

Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.

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