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Graduatoria interna di istituto: i docenti titolari nella scuola saranno inseriti senza distinzione tra organico diritto e potenziamento

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la-buona-scuola2-300x288www.orizzontescuola.it -L’organico dell’autonomia introdotto con la Legge 107 continua ad essere causa di confusioni da parte dei docenti che ritengono erroneamente che la normativa preveda una diversa tutela, ai fini della definizione di eventuali futuri esuberi, dei docenti titolari nella scuola che occupano una cattedra in organico di diritto rispetto a coloro che, sempre titolari nella scuola, sono occupati sul potenziamento.

Molti docenti, infatti, erroneamente ritengono che coloro che occupano una cattedra in organico di diritto abbiano una tutela maggiore per quanto riguarda la salvaguardia della loro titolarità nella scuola, a discapito di coloro che, sempre titolari nella scuola, lavorano sul potenziamento.

Si ritiene utile sottolineare che, in mancanza di chiarimenti da parte del MIUR, non è possibile stabilire come verranno “graduati”, ai fini di un eventuale esubero, i docenti con titolarità nell’ambito territoriale e incarico triennale nell’istituzione scolastica.

Sull’argomento continuano ad esserci solo dubbi e punti interrogativi come già espressi nell’articolo di OrizzonteScuola. Rimaniamo quindi in attesa dei doverosi chiarimenti ministeriali.

I docenti inseriti a pieno titolo nella graduatoria interna di istituto sono sempre stati coloro con titolarità nella scuola e si ritiene che non potranno esserci modifiche in tal senso, a meno che cambi tutta la normativa sugli esuberi e sulla definizione dei docenti soprannumerari, cosa che riteniamo abbastanza improbabile.

Parlando, quindi, di docenti con titolarità nell’istituzione scolastica, non è prevista in alcun modo nessuna distinzione, in base alla cattedra da loro occupata, ai fini del loro inserimento nella graduatoria interna di istituto. Non si prevede da nessuna parte la predisposizione di una “doppia” graduatoria interna con distinzione dei docenti in organico di diritto e dei docenti in organico di potenziamento.

I docenti titolari nella scuola saranno inseriti nella graduatoria interna di istituto, in base al loro punteggio e non verranno, quindi, predisposte graduatorie distinte per docenti della stessa classe di concorso che risultano occupare cattedra in OD o sul potenziamento.

Come OrizzonteScuola ha avuto modo di sottolineare più volte, dal corrente anno scolastico 2016/17 tutta la mobilità è stata effettuata nell’organico dell’autonomia che, come esplicitamente stabilisce il comma 68, è comprensivo dell’organico di diritto e dei posti di potenziamento.

In fase di compilazione della domanda di mobilità, i docenti interessati non hanno potuto chiaramente effettuare scelte in merito alla tipologia di organico nel quale desideravano ottenere trasferimento o passaggio. Nessuna scelta, quindi, tra organico di diritto o organico di potenziamento, ma unica scelta nell’organico dell’autonomia. I docenti che in fase di mobilità hanno acquisito titolarità in una specifica scuola risulteranno quindi titolari in essa nell’organico dell’autonomia e in base a ciò saranno inseriti nella graduatoria interna secondo il loro punteggio, a prescindere dalla cattedra occupata, senza distinzioni tra organico di diritto e organico di potenziamento.

La pretesa dei docenti in servizio su una cattedra dell’organico di diritto di scavalcare nella graduatoria interna i colleghi titolari nella scuola ma impegnati sul potenziamento, a prescindere dal punteggio, è quindi priva di qualsiasi fondamento.

Se è il docente su cattedra in OD ad avere un punteggio inferiore rispetto al collega sul potenziamento anch’egli titolare su scuola, in caso di contrazione nell’organico dell’autonomia, sarà lui a diventare soprannumerario

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