In tema di convocazioni e supplenze della Graduatorie ad Esaurimento o di Istituto, sono previste sanzioni a carico dei docenti sia per il mancato perfezionamento che per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Cosa accade, quindi,se si è assenti alle convocazioni, o si rinuncia alla supplenza?
L’art. 8 del D.M. 131/2007 che norma le supplenze, prevede il regolamento in riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto eventuali sanzioni si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Ogni il Miur emana una circolare in cui vengono fornite ulteriori indicazioni sul conferimento delle supplenze per l’anno scolastico in corso.
Quando si riceve una proposta di assunzione e si rifiuta o quando non ci si presenta alla convocazione, il docente perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento. Resta, invece, la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.
Cosa accade se dopo l’accettazione non ci si presenta in servizio?
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia GaE che istituto per il medesimo insegnamento. Resta, però, la possibilità di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie per altre classi di concorso in cui si è utilmente inseriti.
Cosa accade in caso di abbandono del servizio?
Questo comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Per quanto riguarda le supplenze conferite sulla base di GaE e di istituto, rinunciare ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma per due volte nella stessa scuola comporta (solo per i totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza), la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
Per le graduatorie di istituto, la mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale, secondo l’art. 13 comma 2 D.M. 353/2014, alla rinuncia esplicita. La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola.
La sanzione, inoltre, sarà applicata solo agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
L’abbandono, invece, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Cosa accade per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria?
La mancata accettazione di una proposta di assunzione, causa la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze.
E’ bene tenere presente che l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
In quali casi non si applicano le sanzioni?
Tutte le sanzioni non si applicano o vengono revocate solo nel caso in cui i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
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