Modalità di fruizione e criteri sono definiti nei contratti integrativi regionali.
a domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2017 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell’incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico (DPR 395/1988).
Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.