fbpx

Nessun compenso per il lavoro extra se il dirigente non ha autorizzato

1871

certificazione informatica eipasswww.oggiscuola.it – Trattenersi a scuola per lavoro senza previa autorizzazione del dirigente scolastico, comporta una grave mancanza in termini di riconoscimento della prestazione aggiuntiva. Quando il docente non viene avvisato, infatti, si legge su Scuola24, non solo non si ha il permesso, ma non si ha nemmeno diritto alla remunerazione o a riposi compensativi.

L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)  con l’orientamento applicativo Ral 1870/2016, per la prima volta si è espressa in maniera così netta.

Inoltre, ricorda Scuola24, nel caso in cui il dipendente non raggiunge la soglia minima oraria prevista dal Ccnl, ovvero 36 ore settimanali, le amministrazioni devono necessariamente dare corso al recupero economico ovvero richiedere prestazioni aggiuntive per compensare i ritardi.

Tornando all’obbligo di richiedere autorizzazione al dirigente, si ricorda che è necessario per “consentire un effettivo rispetto dei vincoli quantitativi e di spesa in materia”.

Non potendo essere considerate come prestazioni aggiuntive è impossibile che queste vengano remunerate. In caso contrario, ovvero di debito orario, l’ente deve provvedere al recupero monetario a carico dello stesso lavoratore.

In questo articolo