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Cattedre con ore a disposizione: rientrano in orario obbligatorio e docente deve garantire presenza a scuola

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la-buona-scuola2-300x288www.orizzontescuola.it – Nel corrente anno scolastico l’introduzione dell’organico dell’autonomia, comprendente organico di diritto e organico di potenziamento, così come previsto nel comma 68 della legge 107, ha determinato la costituzione di cattedre comprendenti anche ore a disposizione. 

Le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell’orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore a disposizione che rientrano nell’orario di servizio.
Erroneamente molti docenti ritengono di potersi allontanare da scuola se non vengono utilizzati per sostituire colleghi assenti nelle ore a disposizione. Questo comportamento non è corretto e potrebbe determinare anche sanzioni disciplinari nei confronti del docente che, senza regolare e precisa giustificazione o permesso, risultasse  assente dal luogo di lavoro durante il suo orario di servizio obbligatorio.

L’orario di servizio dei docenti è regolato dall’art. 28 comma 5 del CCNL scuola dove si stabilisce chiaramente che in base al calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, “l’attività di  insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali  nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed  artistica, distribuite in non meno di cinque  giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di  insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”.universitc3a02

Nel caso in cui i docenti si ritrovino con un orario inferiore all’orario di cattedra obbligatorio, saranno tenuti a completare con ore a disposizione per il cui utilizzo è indispensabile attenersi a quanto disposto dalla normativa rappresentata dall’art.28 comma 6 del succitato CCNL : “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche. “

Quanto specificato dal comma 6 nella parte conclusiva, dove si chiarisce l’obbligo del docente di rimanere comunque a disposizione nella scuola, indica chiaramente l’impossibilità di allontanarsi dalla stessa se non autorizzati ufficialmente dal dirigente scolastico o suo delegato.

Quindi anche il docente a disposizione che non viene impegnato nella sostituzione di colleghi assenti dovrà risultare comunque presente a scuola durante l’orario di servizio, anche in sala professori, se non impegnato con le classi o con gruppi di studenti. In caso contrario la sua risulterebbe un’assenza ingiustificata .

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