www.oggiscuola.it – L’Usr Calabria ha fornito indicazioni alle istituzioni scolastiche della regione, che sono ugualmente valide in tutta Italia, in merito alle azioni da eseguire nel caso di recupero degli emolumenti corrisposti a personale assente per infortunio.
Il dirigente è titolare del diritto a risarcire quando il lavoratore non è in grado di eseguire la prestazione lavorativa a causa del fatto illecito di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro. Sono due le azioni che il preside può intraprendere: Infortuno durante il lavoro In questo caso, il DS dovrà denunciare l’accaduto all’INAIL, che attiverà l’azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali, agendo come mandatario della P.A. e inviando ai soggetti terzi le diffide. Terminata questa fase , l’INAIL invia il fascicolo alla Scuola interessata per il proseguimento dell’azione di rivalsa. Una volta ricevuto il fascicolo, il preside quantifica il danno di cui si richiede il risarcimento, tenendo conto “delle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio e di quelle corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme; dell’ eventuale maggior costo sostenuto per il pagamento di straordinario ad altri dipendenti per l’ espletamento dell’attività del dipendente infortunato; degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assenza del dipendente; degli eventuali importi comunicati dall’INAIL”. Quantificato il danno, il DS invierà una nuova diffida all’assicurazione nella quale si indicherà l’ammontare dei danni da risarcire nonché gli estremi del versamento. Le somme eventualmente recuperate dovranno pervenire sul CC della Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente. Se non si riescono a recuperare le somme, la scuola dopo tre o quattro mesi invia il fascicolo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che valuterà l’opportuno o meno di procedere in via giudiziale. Infortunio fuori dall’orario di servizio Il dirigente dopo aver preso atto dell’evento dannoso, invia una diffida al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato. Una richiesta risarcitoria informale viene inviata con riserva di comunicare successivamente l’esatto importo del danno. Per la quantificazione del danno, si dovranno seguire le indicazioni fornite riguardo al caso di infortunio durante l’orario di servizio. Dopo aver quantificato il danno, il dirigente invia una nuova diffida e, qualora il tentativo di recupero delle somme non andasse a buon fine, il dirigente dovrà inviare il fascicolo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.