È un provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico “riconosce” e “valuta” ai fini economici della carriera, i servizi prestati antecedentemente alla assunzione a tempo indeterminato.
Serve per richiedere il corretto inquadramento retributivo (fascia stipendiale o gradone), sia per il personale docente che per il personale A.T.A. e si deve presentare apposita istanza alla sede di titolarità, anche a mezzo della sede di servizio.
La domanda si può consegnare/presentare solo dopo in decreto di conferma in ruolo ovvero:
- per il personale docente all’inizio dell’anno scolastico successivo a quello di prova e di formazione;
- per i profili ATA di cui alle aree A dopo 2 mesi dall’immissione in ruolo;
- per i profili ATA di cui alle aree B e per i restanti profili dopo 4 mesi dall’immissione in ruolo.
Per i Docenti sono valutabili i servizi della durata minima di 180 gg nella scuola statale e altri servizi in scuole non statali da valutare caso per caso.
Per il personale ATA sono valutabili tutti i giorni di servizio nella sola scuola statale senza limiti temporali.
Il servizio militare di leva o l’equipollente servizio civile prestato in qualità di obiettore di coscienza è valutato se successivo al 31.1.87, il servizio precedente a tale data è valevole solo se coperto da nomina ovvero se prestato in costanza di impiego.
La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio.
La mancata presentazione della domanda di ricostruzione entro 5 anni dalla nomina in ruolo fa decadere il diritto agli arretrati e dopo 10 anni al riconoscimento dei servizi. Il servizio per essere considerato deve essere effettivamente prestato e retribuito (valutazione giuridica ed economica).
Documenti da allegare alla domanda:
- Copia autenticata del titolo di studio;
- Copia del foglio matricolare.
- Autocertificazione dei servizi prestati;
In area riservata, è presente la modulistica necessaria.
Dr. Giovanni Cantone