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Assunzioni, chi rinuncia al posto sostegno non esce dalla graduatoria di ruolo comune

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universitc3a02Fonte: oggiscuola – In caso di assunzione la docente che rinuncia al posto su sostegno non può essere depennata dalle graduatorie di posto comune. Importante sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Napoli.  Il giudice ha, infatti, ha dato ragione ad una ricorrente che contestava al Miur di averla depennata dalle graduatorie di posto comune dopo aver rinunciato al ruolo su posto di sostegno.

 

La docente ha ottenuto di poter essere reinserita nelle graduatorie attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Miur stesso, che affermano “L’ accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria , salvo quanto previsto dal precedente punto A.10 e dal successivo A.14, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.”

Un asentenza che dirime molte questioni sorte in questi mesi. Il docente utilmente collocato in graduatoria può, infatti,  accettare una successiva proposta di assunzione su posto comune, pur avendo già accettato ovvero rinunciato alla proposta. Questa potenzialità non decade nemmeno se la proposta successiva sia relativa al medesimo anno scolastico.

A maggior ragione si deve presumere la possibilità di accettare una proposta di assunzione, pur avendo in precedenza rinunciato a quella come insegnante di sostegno, per gli anni scolastici successivi a quello per il quale è intervenuta la rinuncia.

La docente in questione, inoltre, non è vincolata alla nomina prioritaria su sostegno.

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