www.orizzontescuola.it – Per il profilo professionale di collaboratore scolastico si applica il criterio della valutazione del miglior titolo di studio, ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso, viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere o di addetto alle aziende agrarie oppure nelle graduatorie di III fascia di cui al D.M. 717/2014.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al candidato che chiede l’inserimento nella graduatoria permanente di collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi richiesto.
Pertanto, nel caso in cui il candidato sia in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il diploma di maturità.