di Lalla, OrizzonteScuola.it, 28.09.2016 . Affrontiamo oggi la complessa problematica della sistemazione dell’orario settimanale di servizio per i docenti, un vero rompicapo per chi ha l’onere di organizzarlo su più sedi e per docenti in servizio su più scuole, spesso oggetto di malcontento tra i docenti, che non vedono corrisposti i propri desiderata.
L’orario di servizio settimanale
E’ regolato dall’art. 28 del CCNL
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi (vedi Guida alla normativa sul giorno libero )
Va anche detto che l’ora di ricevimento, anche se antimeridiana, non può essere ritenuta un obbligo per i docenti (vedi Ricevimento genitori: anche se antimeridiana e deliberata, l’ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo per i docenti )
Chi decide la distribuzione settimanale dell’orario di servizio
L’art. 6 comma 2 lettera m del CCNL afferma:
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
“criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”
Tale contrattazione integrativa è stata recentemente messa in discussione dalla sentenza n. 5163/2013 della Corte di Appello di Napoli (sez. Lavoro), che ha stabilito che le materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto.
La sentenza riprende l’espressione “misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta nell’art. 5, comma 2 del D.lgs. 165/2001 (testo unico sul Pubblico impiego) affermando che il “il legislatore ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure. Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative.”
La contrattazione integrativa di istituto
Il dibattito sul potere attribuito ai Dirigenti Scolastici e la vigenza del CCNL è ancora in atto, per cui è necessario fare riferimento agli orientamenti della singola istituzione scolastica (non risultano infrequenti infatti i casi di Dirigenti Scolastici che già per l’a.s. 2013/14 hanno pubblicato “Atti di indirizzo” per regolamentare tali aspetti dell’organizzazione scolastica).
In linea generale, in quelle scuole in cui è tuttora in vigore la contrattazione integrativa di istituto per queste materie (siamo costretti a scrivere così perchè a conoscenza di una situazione estremamente differenziata) sarebbe opportuno che essa stabilisse i criteri ai quali attenersi per la formulazione dell’orario di servizio dei docenti.
In rete è possibile reperire alcune proposte, una di queste riguarda quella di stabilire un massimo di “ore buche” per docente (ad es. max due), superate le quali viene stabilito un compenso forfettario annuo (si veda a tal proposito la contrattazione integrativa di istituto di una scuola secondaria di I grado di Nuoro per l’a.s. 2012/13)
A tal proposito si ricordi la sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010 della Corte di Cassazione secondo la quale ” Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va considerato lavorativo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione” , per la quale vi rimandiamo al commento dell’Avv. Francesco Orecchioni.
Altre proposte potrebbero riguardare l’orario di servizio per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni, o per chi usufruisce della legge 104/92, o il numero minimo di ore da effettuare in un giorno (es. il docente non può avere una sola ora giornaliera di insegnamento) o il numero massimo di ore consecutive (es. il docente non può avere 5 ore consecutive), o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola. Non dimentichiamo infatti che una delle difficoltà maggiore negli ultimi anni è quella di garantire l’orario per i docenti in servizio su più scuole o in più plessi (e questo inevitamente coinvolge anche il docente che mantiene l’orario totale su un unico plesso). In ogni caso, a nostro parere, una buona regolamentazione è garanzia di tutela per tutti gli insegnanti in servizio nell’istituzione scolastica.
L’orario di servizio può non essere fisso per tutto l’anno scolastico
Questo particolare non ci stancheremo di ripeterlo. L’orario di servizio dei docenti può essere riarticolato in relazione a particolari esigenze, dettate da motivazioni contingenti.
Questo non vuol dire che debba essere possibile modificare l’orario per l’assunzione di un supplente per una sostituzione temporanea, ma certamente è da prendere in considerazione il ripensamento dell’orario ancora provvisorio qualora si tratti di permettere ad un docente a tempo determinato il completamento di orario, come specificato dalla sentenza del Tribunale di Rimini “L’orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio”.